Art. 2033 Codice Civile

Restituzione somme pagate non dovute: Art. 2033 c.c.

Chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione. Frutti e interessi spettano dal pagamento in mala fede o dalla domanda in buona fede.

Testo ufficiale Art. 2033 Codice Civile — Italia

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2033 è la norma che si applica quando qualcuno ha pagato ciò che non doveva. La regola principale è semplice: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, cioè di riaverlo indietro. "Non dovuto" significa che l'obbligazione non esisteva, non esisteva più o era priva di effetti: la fattura versata due volte, il canone pagato dopo la fine del contratto, l'addebito continuato dopo una disdetta.

La seconda parte dell'articolo è quella che in pratica cambia le cifre: oltre al capitale spettano frutti e interessi, ma la data da cui decorrono dipende dallo stato soggettivo di chi ha ricevuto. Se era in mala fede, cioè sapeva che quel pagamento non gli era dovuto, frutti e interessi decorrono dal giorno del pagamento. Se era in buona fede, decorrono soltanto dal giorno della domanda. Su periodi lunghi la differenza è rilevante, ed è il motivo per cui conviene formalizzare per iscritto la richiesta di restituzione appena ci si accorge dell'errore: da quel momento gli interessi decorrono comunque.

Il presupposto è che il pagamento non fosse dovuto in senso oggettivo, indipendentemente da chi lo ha fatto. Diverso è il caso di chi paga un debito altrui credendolo proprio, che l'art. 2036 disciplina come indebito soggettivo con condizioni più rigide. E c'è un limite espresso nell'art. 2034: ciò che è stato spontaneamente prestato in esecuzione di un dovere morale o sociale non si può ripetere. Se il pagamento aveva una qualche causa - un accordo verbale, una transazione, una liberalità - la questione smette di essere semplice ed è bene farla valutare.

Quando si applica

  • Una fattura o un bonifico vengono eseguiti due volte per errore.
  • Un canone di locazione o una rata continuano a essere addebitati dopo la disdetta.
  • Somme versate in vista di un accordo che non è mai stato concluso.
  • Un abbonamento o un servizio vengono pagati per un periodo in cui non sono stati resi.
  • Quote condominiali versate sulla base di un riparto poi annullato o corretto.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre ciò che è stato dato consapevolmente pur non essendo dovuto, per spirito di liberalità o per ragioni proprie: non ogni versamento senza obbligo è un indebito.
  • Non consente di riprendersi quanto pagato in adempimento di un'obbligazione naturale (art. 2034), come il debito prescritto onorato spontaneamente.
  • Non è l'azione di arricchimento senza causa dell'art. 2041, che ha presupposti diversi ed è residuale rispetto alle altre azioni.
  • Non stabilisce un termine proprio: la ripetizione resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Un'azienda paga due volte la stessa fattura, una per bonifico e una con addebito automatico. Se ne accorge sei mesi dopo, controllando la contabilità, e chiede la restituzione; il fornitore ammette il doppio incasso ma propone di compensare con ordini futuri.

Come si applica la norma

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di riaverlo. Il fatto che cambia i numeri, però, è lo stato soggettivo di chi ha ricevuto: se era in mala fede, frutti e interessi decorrono dal giorno del pagamento; se era in buona fede, solo dal giorno della domanda. È la ragione pratica per cui la richiesta di restituzione conviene metterla per iscritto appena ci si accorge dell'errore.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano la restituzione della somma per bonifico entro trenta giorni con gli interessi dalla data della richiesta scritta, e uno sconto sul prossimo ordine come gesto commerciale.

Esempio illustrativo

Dopo la disdetta di un contratto di servizi, l'addebito mensile continua per otto mesi perché nessuno ferma il mandato. Il cliente se ne accorge e chiede indietro tutto; l'azienda risponde che la disdetta non le risultava.

Come si applica la norma

“Non dovuto” significa che l'obbligazione non esisteva o non esisteva più: i canoni addebitati dopo la cessazione rientrano proprio in questa descrizione. Il fatto attorno a cui ruota la discussione è se e quando la disdetta sia stata validamente comunicata, perché è da quel momento che i versamenti diventano privi di causa.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano il rimborso delle mensilità successive alla data della disdetta documentata, versato in un'unica soluzione, e la chiusura definitiva del mandato di addebito con conferma scritta.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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