Art. 2058 Codice Civile

Risarcimento in forma specifica: Art. 2058

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica se possibile; il giudice può disporre risarcimento per equivalente se eccessivamente oneroso.

Testo ufficiale Art. 2058 Codice Civile — Italia

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2058 del codice civile consente a chi ha subito un danno di chiedere non solo il risarcimento in denaro, ma la reintegrazione materiale della situazione precedente al danno, purché possibile. Se la reintegrazione in forma specifica è troppo onerosa per il debitore, il giudice può limitare il risarcimento al solo equivalente monetario.

La reintegrazione in forma specifica significa ripristinare concretamente ciò che è stato danneggiato, ad esempio riparare un oggetto rotto. Il risarcimento per equivalente è il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del danno. Il giudice valuta la possibilità materiale e l'eccessiva onerosità.

Quando si applica

  • Un vicino danneggia il muro di cinta del tuo giardino con un'autovettura; puoi chiedere la riparazione del muro.
  • Un artista danneggia un dipinto durante un restauro; puoi chiedere il ripristino dell'opera.
  • Un'impresa edile abbatte erroneamente un albero nel tuo giardino; puoi chiedere la ripiantumazione di un albero simile.
  • Un'auto distrugge la recinzione del tuo terreno; puoi chiedere la ricostruzione della recinzione.
  • Un idraulico danneggia un pavimento durante un lavoro; puoi chiedere la sostituzione del pavimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre danni morali o non patrimoniali (art. 2059).
  • Non si applica a danni provocati da incapaci (art. 2047).
  • Non riguarda la responsabilità per danni da cose in custodia (art. 2051) o da animali (art. 2052) se non per la specifica richiesta di reintegrazione.
  • Non copre danni permanenti (art. 2057) se non per la forma specifica.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2058 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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