Danni permanenti: rendita vitalizia - Art. 2057
Il giudice può liquidare i danni permanenti alla persona con una rendita vitalizia, tenendo conto di condizioni e natura del danno (art. 2057).
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2057 offre al giudice un'alternativa alla liquidazione in capitale prevista dall'articolo 2056. In caso di danno permanente alla persona, il giudice può ordinare il pagamento di una rendita vitalizia invece di un risarcimento una tantum.
Per decidere, il giudice valuta le condizioni economiche delle parti e la natura del danno. Deve inoltre imporre le cautele opportune, come garanzie reali o personali, per assicurare la regolare corresponsione della rendita.
Quando si applica
- Un lavoratore subisce un danno alla colonna vertebrale che lo paralizza permanentemente. Il giudice può disporre una rendita vitalizia anziché un risarcimento in capitale.
- Una persona rimane invalida a seguito di un incidente stradale. Il giudice, considerato che il danneggiato ha bisogno di cure continuative, opta per una rendita.
- Un minore subisce un danno permanente alla vista. Il giudice può liquidare il danno sotto forma di rendita per garantire un supporto economico costante nel tempo.
- Un anziano viene leso in modo permanente in un incidente domestico. La rendita vitalizia può essere scelta per adeguarsi alle sue esigenze di assistenza a lungo termine.
Cosa questo articolo non dice
- Danni a cose o beni materiali – l'articolo riguarda solo danni alle persone.
- Danni temporanei – il carattere permanente è requisito essenziale.
- Risarcimento in forma specifica (riparazione del danno) – disciplinato dall'art. 2058.
- Obbligo del giudice di liquidare sempre con rendita vitalizia – è una facoltà, non un obbligo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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