Art. 2063 Codice Civile

Oggetto delle ordinanze corporative - Art. 2063

Art. 2063 c.c.: oggetto delle ordinanze corporative – produzione, regolamento tra categorie, tariffe per beni di consumo in condizioni di privilegio.

Testo ufficiale Art. 2063 Codice Civile — Italia

Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo elenca gli oggetti che possono avere le ordinanze corporative, strumenti del sistema corporativo fascista ormai in disuso. In particolare, tali ordinanze possono riguardare: la disciplina unitaria della produzione, il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali, e le tariffe per prestazioni e beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

Per quanto riguarda il secondo punto (rapporti tra categorie), la legge può prevedere che essi siano regolati anche da accordi economici collettivi stipulati tra le associazioni professionali rappresentative. La disposizione va letta insieme agli articoli successivi sulla formazione, efficacia e inderogabilità delle ordinanze corporative.

Quando si applica

  • Un'ordinanza corporativa che stabilisce la quantità massima di acciaio da produrre in un determinato periodo.
  • Un'ordinanza che definisce i diritti e doveri tra imprenditori tessili e commercianti all'ingrosso.
  • Un'ordinanza che fissa il prezzo del pane venduto in un forno autorizzato come monopolio comunale.
  • Un accordo economico collettivo tra l'associazione degli industriali e quella dei lavoratori per regolare i turni di lavoro in un settore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non regola i danni causati da animali, rovina di edificio o circolazione di veicoli (materie degli artt. 2052-2054).
  • Non si applica ai contratti individuali di lavoro, che sono disciplinati da altre norme.
  • Non riguarda i prezzi dei beni venduti in libero mercato senza condizioni di privilegio.
  • Non disciplina la responsabilità solidale o la valutazione dei danni (artt. 2055-2056).

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