Art. 2065 Codice Civile

Efficacia ordinanze e accordi collettivi - Art. 2065

Art. 2065: ordinanze corporative e accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti gli operatori del ramo regolato.

Testo ufficiale Art. 2065 Codice Civile — Italia

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi, quando regolano un determinato ramo di produzione, hanno efficacia per tutti coloro che svolgono la propria attività in quel ramo, siano essi imprenditori, lavoratori autonomi o datori di lavoro. Non è necessario che il soggetto sia iscritto all'associazione che ha stipulato l'accordo o che abbia aderito all'ordinanza: l'efficacia è generale.

Per "ordinanze corporative" si intendono i provvedimenti emanati dalle corporazioni, organismi del periodo fascista oggi non più operanti. Gli "accordi economici collettivi" sono contratti stipulati tra associazioni di categoria per fissare condizioni economiche uniformi in un settore produttivo.

La norma si applica solo se l'attività effettivamente esercitata rientra nel ramo di produzione regolato dall'atto. Non rileva l'affiliazione formale, ma l'esercizio concreto dell'attività.

Quando si applica

  • Un imprenditore edile è vincolato dagli accordi collettivi per il ramo edile anche se non iscritto all'associazione stipulante.
  • Un lavoratore autonomo nel settore commerciale è soggetto alle ordinanze corporative che regolano quel ramo.
  • Una società che avvia un'attività nel settore tessile deve rispettare gli accordi economici collettivi applicabili a quel ramo.
  • Un datore di lavoro nel settore metalmeccanico è tenuto ad applicare a tutti i dipendenti le condizioni previste dagli accordi collettivi del settore, indipendentemente dalla propria adesione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i contratti individuali di lavoro stipulati al di fuori del ramo di produzione regolato dall'ordinanza o accordo.
  • Non si applica a chi esercita un'attività in un ramo diverso da quello specificamente indicato nell'atto.
  • Non disciplina la validità o l'interpretazione dell'ordinanza o dell'accordo, ma solo la cerchia dei soggetti vincolati.
  • Non copre i rapporti di lavoro subordinato già regolati da contratti collettivi nazionali di lavoro moderni, poiché il sistema corporativo è stato superato di fatto.

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