Art. 2071 Codice Civile

Contenuto del contratto collettivo Art. 2071

L'articolo 2071 del Codice Civile stabilisce che il contratto collettivo deve indicare le norme di lavoro, qualifiche, mansioni e la sua durata.

Testo ufficiale Art. 2071 Codice Civile — Italia

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, ... per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro. Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva. Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce i contenuti minimi che un contratto collettivo deve presentare al suo interno. Il testo impone che l'accordo contenga le disposizioni necessarie per dare attuazione alle regole sul lavoro, specificando i diritti e gli obblighi che capo all'imprenditore e ai lavoratori.

Oltre alle regole generali del rapporto lavorativo, la norma richiede espressamente due elementi di dettaglio: l'indicazione delle qualifiche con le relative mansioni previste per la categoria interessata e la determinazione esplicita della durata di validità del contratto stesso.

Quando si applica

  • La stesura di un contratto collettivo di categoria che definisce la tabella dei livelli professionali e dei compiti operativi
  • L'inserimento della data di termine e della durata complessiva all'interno di un accordo collettivo
  • La specificazione dei doveri e dei diritti reciproci tra datori di lavoro e dipendenti in un testo contrattuale di settore

Cosa questo articolo non dice

  • La disciplina sulla continuità dell'efficacia del contratto dopo la scadenza del termine, regolata dall'Art. 2074
  • L'impatto e la prevalenza delle clausole collettive sui singoli contratti individuali di lavoro, prescritti dall'Art. 2077
  • Le formalità necessarie per il deposito e la pubblicazione del testo contrattuale, previste dall'Art. 2072

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