Criteri di applicazione del contratto collettivo Art. 2070
L'appartenenza alla categoria professionale si determina dall'attività effettiva dell'imprenditore. Regole per attività distinte e non professionali.
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività. Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2070 indica il criterio per stabilire quale contratto collettivo si applica a un rapporto di lavoro. Il parametro è l'attività effettivamente svolta dal datore di lavoro, non la sua qualificazione formale.
Se il datore di lavoro esercita più attività distinte e autonome, ogni rapporto di lavoro segue il contratto collettivo dell'attività corrispondente.
Quando il datore di lavoro organizza un'attività senza carattere professionale (cioè non come impresa), si applica il contratto collettivo delle imprese che svolgono la stessa attività.
Quando si applica
- Un'azienda metalmeccanica che ha una mensa interna con proprio personale: per gli addetti alla mensa si applica il contratto collettivo della ristorazione collettiva, non quello metalmeccanico.
- Un imprenditore agricolo che gestisce anche un agriturismo: per i lavoratori dell'agriturismo il contratto del turismo, per quelli dei campi il contratto agricolo.
- Un artigiano che occasionalmente organizza corsi di formazione senza costituire un'impresa: se assume un docente, si applica il contratto collettivo delle imprese di formazione.
- Una società di servizi con due rami distinti e autonomi (pulizie e vigilanza): per ogni lavoratore il contratto del rispettivo settore.
- Un professionista che per un evento singolo assume personale senza esercitare professionalmente l'attività organizzativa: si applica il contratto collettivo delle imprese che svolgono quell'attività.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce quale sindacato rappresenti i lavoratori (materia degli artt. 2061 e seguenti).
- Non si applica ai lavoratori autonomi o ai soci di cooperative (il contratto collettivo riguarda il lavoro subordinato).
- Non determina l'inquadramento previdenziale (INPS) del lavoratore, che segue altre norme.
- Non regola la validità o l'efficacia del contratto collettivo tra le parti (v. artt. 2066, 2069, 2077).
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