Art. 2074 Codice Civile

Ultravigenza del contratto collettivo (Art. 2074)

Il contratto collettivo scaduto o denunziato continua a produrre i suoi effetti fino alla stipulazione di un nuovo regolamento collettivo.

Testo ufficiale Art. 2074 Codice Civile — Italia

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questa norma stabilisce la continuazione degli effetti del contratto collettivo oltre il termine di scadenza previsto dalle parti. La regola trova applicazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti abbia comunicato formale denunzia del contratto stesso.

L'efficacia della disciplina collettiva prosegue fino al momento in cui entra in vigore un nuovo regolamento collettivo destinato a sostituire quello precedente.

Quando si applica

  • Un accordo collettivo aziendale giunge alla data di scadenza senza che sia stato siglato il rinnovo tra le parti.
  • Una parte sindacale invia la disdetta del contratto vigente mentre le trattative per la nuova disciplina proseguono.
  • Un datore di lavoro continua ad applicare il contratto scaduto in attesa del subentro della nuova regolamentazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Le modalità ed i termini specifici per l'invio della disdetta del contratto collettivo.
  • Gli effetti delle clausole del contratto collettivo sui singoli contratti individuali di lavoro.
  • I criteri generali di efficacia e di applicazione del contratto collettivo verso i soggetti destinatari.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2074 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile