Regime delle tariffe di cottimo - Art. 2101
Le tariffe di cottimo (Art. 2101) richiedono un periodo di esperimento per diventare definitive; l'imprenditore comunica dati su tariffa e lavoro.
Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative. L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'art. 2101 disciplina le tariffe di cottimo, ovvero la retribuzione calcolata in base al lavoro svolto (cottimo). Le norme corporative – oggi di fatto inapplicate – possono fissare un periodo sperimentale prima che la tariffa diventi definitiva.
Una volta definitiva, la tariffa può essere cambiata solo se mutano le condizioni di esecuzione del lavoro, e solo in proporzione a tali mutamenti. Anche in questo caso la nuova tariffa richiede un periodo di esperimento.
L'imprenditore ha l'obbligo di comunicare ai lavoratori, prima dell'inizio, i dati che compongono la tariffa, le lavorazioni da eseguire e il compenso unitario. Deve inoltre comunicare, dopo l'esecuzione, la quantità di lavoro svolta e il tempo impiegato.
Quando si applica
- Un'azienda introduce una nuova tariffa a cottimo per un reparto; secondo l'articolo, se le norme corporative prevedono un periodo di esperimento, la tariffa non diventa definitiva finché non scade tale periodo.
- Un lavoratore chiede la modifica della tariffa perché è cambiato il tipo di materiale; l'articolo permette la modifica solo se vi è un mutamento nelle condizioni di esecuzione, e solo in proporzione.
- L'imprenditore comunica ai lavoratori il compenso unitario e le lavorazioni solo dopo l'inizio del lavoro; l'articolo impone la comunicazione preventiva.
- Durante il periodo di esperimento, la tariffa provvisoria viene applicata; l'articolo stabilisce che la tariffa diventa definitiva solo dopo il periodo di esperimento.
Cosa questo articolo non dice
- Si crede che l'articolo stabilisca un importo minimo o massimo per le tariffe di cottimo; in realtà non fissa alcun ammontare.
- Si pensa che l'articolo permetta al datore di lavoro di modificare la tariffa in qualsiasi momento; invece richiede che intervengano mutamenti nelle condizioni di esecuzione.
- Si ritiene che l'articolo si applichi a qualsiasi forma di retribuzione; in realtà riguarda solo il cottimo (retribuzione a pezzo).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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