Art. 2101 Codice Civile

Regime delle tariffe di cottimo - Art. 2101

Le tariffe di cottimo (Art. 2101) richiedono un periodo di esperimento per diventare definitive; l'imprenditore comunica dati su tariffa e lavoro.

Testo ufficiale Art. 2101 Codice Civile — Italia

Le norme corporative possono stabilire che le tariffe di cottimo non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito dalle norme corporative. L'imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'art. 2101 disciplina le tariffe di cottimo, ovvero la retribuzione calcolata in base al lavoro svolto (cottimo). Le norme corporative – oggi di fatto inapplicate – possono fissare un periodo sperimentale prima che la tariffa diventi definitiva.

Una volta definitiva, la tariffa può essere cambiata solo se mutano le condizioni di esecuzione del lavoro, e solo in proporzione a tali mutamenti. Anche in questo caso la nuova tariffa richiede un periodo di esperimento.

L'imprenditore ha l'obbligo di comunicare ai lavoratori, prima dell'inizio, i dati che compongono la tariffa, le lavorazioni da eseguire e il compenso unitario. Deve inoltre comunicare, dopo l'esecuzione, la quantità di lavoro svolta e il tempo impiegato.

Quando si applica

  • Un'azienda introduce una nuova tariffa a cottimo per un reparto; secondo l'articolo, se le norme corporative prevedono un periodo di esperimento, la tariffa non diventa definitiva finché non scade tale periodo.
  • Un lavoratore chiede la modifica della tariffa perché è cambiato il tipo di materiale; l'articolo permette la modifica solo se vi è un mutamento nelle condizioni di esecuzione, e solo in proporzione.
  • L'imprenditore comunica ai lavoratori il compenso unitario e le lavorazioni solo dopo l'inizio del lavoro; l'articolo impone la comunicazione preventiva.
  • Durante il periodo di esperimento, la tariffa provvisoria viene applicata; l'articolo stabilisce che la tariffa diventa definitiva solo dopo il periodo di esperimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Si crede che l'articolo stabilisca un importo minimo o massimo per le tariffe di cottimo; in realtà non fissa alcun ammontare.
  • Si pensa che l'articolo permetta al datore di lavoro di modificare la tariffa in qualsiasi momento; invece richiede che intervengano mutamenti nelle condizioni di esecuzione.
  • Si ritiene che l'articolo si applichi a qualsiasi forma di retribuzione; in realtà riguarda solo il cottimo (retribuzione a pezzo).

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