Partecipazione agli utili (Art. 2102)
Partecipazione agli utili: sugli utili netti dell'impresa; se bilancio pubblicato, sugli utili netti del bilancio approvato e pubblicato. (Art. 2102)
Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2102 del Codice Civile stabilisce il criterio per determinare la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (lavoratore subordinato).
Salvo diversa disposizione delle norme corporative (oggi contratti collettivi) o della convenzione individuale, la quota di utili è calcolata sugli utili netti dell'impresa. Per le imprese che devono pubblicare il bilancio – come le società di capitali – la base di calcolo sono gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato.
L'articolo non fissa una percentuale, ma solo il riferimento agli utili netti. È quindi necessaria una fonte esterna (contratto, accordo) che stabilisca l'entità della partecipazione.
Quando si applica
- Un lavoratore di una S.p.A. ha diritto a una percentuale sugli utili; il datore calcola l'importo sugli utili netti del bilancio approvato dall'assemblea.
- In assenza di contratto collettivo, una piccola impresa non obbligata alla pubblicazione del bilancio determina la partecipazione del dipendente sugli utili netti risultanti dalla propria contabilità.
- Un lavoratore di una cooperativa, senza patto diverso, riceve la partecipazione basata sugli utili netti dell'impresa come risultanti dal rendiconto annuale.
- Un accordo individuale tra dipendente e azienda può prevedere un diverso criterio (es. utili lordi), ma se non lo fa si applica l'art. 2102.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola l'obbligo di distribuire utili; la partecipazione deve essere prevista da altre fonti (contratto, accordo).
- Non stabilisce una percentuale di partecipazione; l'articolo indica solo su quale base quantitativa calcolare la quota.
- Non si applica ai soci o agli azionisti, ma esclusivamente ai prestatori di lavoro subordinato (art. 2094).
- Non riguarda la partecipazione agli utili basata su utili lordi, fatturato o altri parametri diversi dagli utili netti.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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