Art. 2107 Codice Civile

Limiti orario di lavoro (Art. 2107)

Art. 2107 c.c.: la durata giornaliera e settimanale del lavoro non può superare i limiti stabiliti da leggi speciali o norme corporative.

Testo ufficiale Art. 2107 Codice Civile — Italia

La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali o dalle norme corporative.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2107 del Codice Civile stabilisce che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non può essere superiore ai limiti previsti da leggi speciali o da norme corporative. Non indica una durata precisa, ma rinvia ad altre fonti per la determinazione dei massimi.

Le 'leggi speciali' sono leggi ordinarie che disciplinano l'orario di lavoro per categorie o settori. Le 'norme corporative' erano i contratti collettivi emanati durante il periodo corporativo; oggi il riferimento va letto alla luce dei contratti collettivi di lavoro.

Questo articolo opera come principio generale: se una legge speciale o un contratto collettivo fissa un limite, quel limite non può essere superato. Non regola invece il lavoro straordinario, i riposi o la retribuzione.

Quando si applica

  • Un lavoratore che viene obbligato a rimanere al lavoro oltre l'orario massimo stabilito dal contratto collettivo.
  • Un dipendente che supera il limite di ore settimanali fissato da una legge speciale per il proprio settore.
  • Un lavoratore che si oppone a un orario prolungato perché viola i limiti delle norme corporative applicabili.

Cosa questo articolo non dice

  • La regolamentazione del lavoro straordinario e del relativo compenso (articolo 2108).
  • L'obbligo di concedere riposi giornalieri e settimanali (articolo 2109).
  • La fissazione di un numero specifico di ore lavorative settimanali (questo articolo non stabilisce un orario preciso).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2107 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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