Sanzioni disciplinari per inosservanza obblighi Art. 2106
L'art. 2106 c.c. permette sanzioni disciplinari per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà, graduate secondo gravità e norme corporative.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2106 del codice civile permette al datore di lavoro di applicare sanzioni disciplinari quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza (art. 2104) e di fedeltà (art. 2105). La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione e applicata in conformità alle 'norme corporative' – oggi interpretate come disposizioni dei contratti collettivi o del regolamento aziendale.
La legge non elenca le singole sanzioni (ammonizione, multa, sospensione, licenziamento) né stabilisce un procedimento. Tali aspetti sono regolati dalle fonti collettive o, in mancanza, dai principi generali dell'ordinamento.
L'inosservanza degli articoli 2104 e 2105 è condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 2106, ma non sufficiente: occorre anche il rispetto delle norme corporative e la proporzionalità.
Quando si applica
- Un impiegato che usa la connessione internet aziendale per fini personali durante l'orario di lavoro.
- Un operaio che non rispetta le norme di sicurezza, mettendo a rischio sé e i colleghi.
- Un dirigente che divulga informazioni riservate a un'azienda concorrente.
- Un lavoratore che arriva sistematicamente in ritardo senza giustificazione.
Cosa questo articolo non dice
- Che l'articolo 2106 contenga un elenco tassativo di sanzioni disciplinari.
- Che l'articolo 2106 imponga un procedimento disciplinare specifico.
- Che l'articolo 2106 si applichi a violazioni di qualsiasi obbligo contrattuale, non solo diligenza e fedeltà.
- Che l'articolo 2106 sia la base per il licenziamento disciplinare (regolato da altre norme).
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