Art. 211 Codice Civile

Debiti preconiugali e beni in comunione Art. 211

I beni della comunione rispondono dei debiti preconiugali di un coniuge solo entro il valore dei beni suoi conferiti in comunione per convenzione.

Testo ufficiale Art. 211 Codice Civile — Italia

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la responsabilità del patrimonio comune per le obbligazioni assunte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Se i beni personali posseduti da un coniuge prima delle nozze entrano a far parte della comunione a seguito di una convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, la comunione risponde anche dei debiti contratti da quel coniuge prima del matrimonio.

La garanzia offerta dai beni della comunione per tali debiti antecedenti non è però illimitata: essa opera esclusivamente entro il limite del valore dei beni appartenenti a quel coniuge prima delle nozze ed entrati in comunione.

Quando si applica

  • Un creditore chiede il saldo di un debito contratto da un coniuge prima delle nozze rivalendosi sui beni della comunione convenzionale.
  • Un coniuge possedeva un bene prima del matrimonio e, con convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, lo fa entrare nella comunione dei beni.
  • I creditori antecedenti al matrimonio agiscono sul patrimonio comune nei limiti di valore del bene preconiugale conferito in comunione.

Cosa questo articolo non dice

  • Debiti contratti da uno dei coniugi durante il matrimonio.
  • Comunione legale dei beni in assenza di una convenzione stipulata a norma dell'articolo 162.
  • Obbligazioni assunte congiuntamente da entrambi i coniugi.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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