Debiti preconiugali e beni in comunione Art. 211
I beni della comunione rispondono dei debiti preconiugali di un coniuge solo entro il valore dei beni suoi conferiti in comunione per convenzione.
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la responsabilità del patrimonio comune per le obbligazioni assunte da uno dei coniugi prima del matrimonio.
Se i beni personali posseduti da un coniuge prima delle nozze entrano a far parte della comunione a seguito di una convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, la comunione risponde anche dei debiti contratti da quel coniuge prima del matrimonio.
La garanzia offerta dai beni della comunione per tali debiti antecedenti non è però illimitata: essa opera esclusivamente entro il limite del valore dei beni appartenenti a quel coniuge prima delle nozze ed entrati in comunione.
Quando si applica
- Un creditore chiede il saldo di un debito contratto da un coniuge prima delle nozze rivalendosi sui beni della comunione convenzionale.
- Un coniuge possedeva un bene prima del matrimonio e, con convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, lo fa entrare nella comunione dei beni.
- I creditori antecedenti al matrimonio agiscono sul patrimonio comune nei limiti di valore del bene preconiugale conferito in comunione.
Cosa questo articolo non dice
- Debiti contratti da uno dei coniugi durante il matrimonio.
- Comunione legale dei beni in assenza di una convenzione stipulata a norma dell'articolo 162.
- Obbligazioni assunte congiuntamente da entrambi i coniugi.
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