Art. 215 Codice Civile

Separazione dei beni: titolarità esclusiva – Art. 215

I coniugi possono convenire la separazione dei beni, conservando ciascuno la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Art. 215 c.c.

Testo ufficiale Art. 215 Codice Civile — Italia

Separazione dei beni. I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 215 del Codice Civile introduce il regime di separazione dei beni tra coniugi. Con questo accordo, ciascun coniuge mantiene la proprietà esclusiva di tutti i beni che acquista durante il matrimonio, senza che diventino comuni.

L'articolo non specifica la forma o il momento in cui tale convenzione deve essere stipulata. Si limita a riconoscere la possibilità di scegliere questo regime, lasciando ad altre norme la disciplina delle modalità.

Quando si applica

  • Mario acquista un'auto con i propri risparmi durante il matrimonio; in regime di separazione, l'auto resta di sua esclusiva proprietà.
  • Luisa eredita una casa mentre è sposata; con la separazione dei beni, la casa è sua e non entra nella comunione.
  • I coniugi stipulano una convenzione di separazione dei beni prima di sposarsi; successivamente, i redditi da lavoro di ciascuno sono personali.
  • Un coniuge apre un conto corrente intestato solo a sé; in regime di separazione, il saldo non è soggetto a divisione in caso di scioglimento del matrimonio.

Cosa questo articolo non dice

  • La forma in cui deve essere stipulata la convenzione (non è disciplinata dall'art. 215).
  • La gestione dei debiti contratti da un coniuge (non rientra in questo articolo).
  • L'obbligo di contribuzione ai carichi familiari (non è regolato dall'art. 215).
  • La divisione dei beni in caso di divorzio (questo articolo non la disciplina).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 215 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile