Art. 2130 Codice Civile

Limiti massimi del periodo di tirocinio - Art. 2130

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi. Art. 2130 c.c. fissa il principio di durata massima.

Testo ufficiale Art. 2130 Codice Civile — Italia

Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2130 del Codice Civile stabilisce che il periodo di tirocinio non può essere più lungo dei limiti fissati dalle norme corporative o dagli usi. Le norme corporative sono quelle emanate durante il periodo fascista, ma sono ancora richiamate; oggi si intendono i contratti collettivi di lavoro. Gli usi sono le pratiche consolidate nel settore o nella zona.

L'articolo non indica una durata fissa, ma rinvia a fonti esterne. Se non ci sono norme corporative o usi, il limite non è definito dall'articolo. La durata del tirocinio è quindi determinata caso per caso, in base alle disposizioni applicabili.

Articoli correlati come il 2131 (retribuzione) e il 2133 (attestato di tirocinio) completano la disciplina del tirocinio.

Quando si applica

  • Un apprendista lavora in un'azienda da più di quanto previsto dal contratto collettivo.
  • Un tirocinante chiede che il suo periodo di tirocinio venga considerato concluso perché ha superato i limiti stabiliti dagli usi locali.
  • Un datore di lavoro vuole prolungare il tirocinio oltre quanto indicato nelle norme corporative.
  • Un sindacato contesta la durata eccessiva di un tirocinio.
  • Un giudice deve determinare se la durata del tirocinio è conforme agli usi del settore.

Cosa questo articolo non dice

  • La retribuzione durante il tirocinio (regolata dall'art. 2131).
  • La risoluzione del contratto di tirocinio.
  • La validità del tirocinio senza attestato (art. 2133).
  • I diritti del tirocinante in caso di malattia o infortunio.

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