Limiti massimi del periodo di tirocinio - Art. 2130
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi. Art. 2130 c.c. fissa il principio di durata massima.
Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2130 del Codice Civile stabilisce che il periodo di tirocinio non può essere più lungo dei limiti fissati dalle norme corporative o dagli usi. Le norme corporative sono quelle emanate durante il periodo fascista, ma sono ancora richiamate; oggi si intendono i contratti collettivi di lavoro. Gli usi sono le pratiche consolidate nel settore o nella zona.
L'articolo non indica una durata fissa, ma rinvia a fonti esterne. Se non ci sono norme corporative o usi, il limite non è definito dall'articolo. La durata del tirocinio è quindi determinata caso per caso, in base alle disposizioni applicabili.
Articoli correlati come il 2131 (retribuzione) e il 2133 (attestato di tirocinio) completano la disciplina del tirocinio.
Quando si applica
- Un apprendista lavora in un'azienda da più di quanto previsto dal contratto collettivo.
- Un tirocinante chiede che il suo periodo di tirocinio venga considerato concluso perché ha superato i limiti stabiliti dagli usi locali.
- Un datore di lavoro vuole prolungare il tirocinio oltre quanto indicato nelle norme corporative.
- Un sindacato contesta la durata eccessiva di un tirocinio.
- Un giudice deve determinare se la durata del tirocinio è conforme agli usi del settore.
Cosa questo articolo non dice
- La retribuzione durante il tirocinio (regolata dall'art. 2131).
- La risoluzione del contratto di tirocinio.
- La validità del tirocinio senza attestato (art. 2133).
- I diritti del tirocinante in caso di malattia o infortunio.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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