Estensione tutele lavoro al tirocinio - Art. 2134
Al tirocinio si applicano le norme generali sul lavoro subordinato, purché compatibili con la sua natura e non derogate da leggi speciali.
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce un principio generale di rinvio: al tirocinio si estendono le regole previste per il lavoro subordinato ordinario, ma solo in quanto siano compatibili con la natura specifica del rapporto.
Poiché il tirocinio ha una finalità prevalente di addestramento e formazione, le tutele generali del lavoro non trovano applicazione qualora risultino incompatibili con la funzione formativa oppure se derogate da leggi speciali di settore.
Quando si applica
- Valutare se le tutele generali del lavoro subordinato si applicano a un tirocinante.
- Verificare se una disciplina sul lavoro ordinario cede di fronte a una legge speciale sul tirocinio.
- Risolvere un dubbio sull'estensione delle garanzie lavoristiche in assenza di una norma specifica.
Cosa questo articolo non dice
- La determinazione della durata massima del tirocinio.
- La misura della retribuzione o indennità dovuta al tirocinante.
- L'obbligo di rilascio dell'attestato finale sulle competenze acquisite.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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