Art. 2152 Codice Civile

Lavoro colonico per miglioramenti sul podere Art. 2152

Il concedente che effettua miglioramenti sul podere deve impiegare la famiglia colonica dietro compenso, stabilito dal giudice in mancanza di accordi.

Testo ufficiale Art. 2152 Codice Civile — Italia

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il concedente decide di eseguire opere di miglioramento sul podere, la legge gli impone di avvalersi del lavoro dei membri della famiglia colonica in possesso della necessaria capacità lavorativa. A loro volta, i componenti della famiglia sono obbligati a prestare tale attività lavorativa.

Le prestazioni per i miglioramenti non rientrano nell'ordinaria conduzione del fondo e danno diritto a un compenso in favore dei lavoratori della famiglia colonica. La misura di tale retribuzione viene determinata dalle norme corporative, dalle convenzioni tra le parti o dagli usi locali.

In mancanza di tali fonti, la misura del compenso viene stabilita dal giudice. Nella determinazione, la norma prevede che il giudice senta le associazioni professionali, ove occorra, e tenga conto dell'eventuale incremento di reddito conseguito dal mezzadro per effetto dei miglioramenti realizzati.

Quando si applica

  • Il proprietario del podere decide di realizzare un nuovo impianto di irrigazione e richiede la prestazione d'opera dei componenti abili della famiglia colonica.
  • L'esecuzione di lavori straordinari di bonifica del terreno da parte dei familiari del mezzadro su richiesta del concedente.
  • La determinazione giudiziale della retribuzione spettante alla famiglia colonica in assenza di un previo accordo sull'importo con il concedente.

Cosa questo articolo non dice

  • Le spese ordinarie necessarie per la coltivazione del podere, disciplinate dall'articolo 2151.
  • Gli interventi di riparazione e piccola manutenzione sul fondo, regolati dall'articolo 2153.
  • La ripartizione dei prodotti e dei frutti derivanti dalla gestione ordinaria del podere, prevista dall'articolo 2155.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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