Art. 2153 Codice Civile

Riparazioni di piccola manutenzione mezzadro - Art. 2153

Le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro sono a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (art. 2153 c.c.).

Testo ufficiale Art. 2153 Codice Civile — Italia

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, sono a carico del mezzadro le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2153 del Codice Civile stabilisce che le spese per le riparazioni di piccola manutenzione della casa colonica e degli strumenti di lavoro usati dal mezzadro e dalla sua famiglia sono a carico del mezzadro stesso. Per piccola manutenzione si intendono gli interventi di ordinaria manutenzione, non quelli di maggior entità.

Tuttavia, questa regola si applica solo se non esistono diverse disposizioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione tra le parti o dagli usi locali. Se il contratto di mezzadria o le consuetudini del luogo prevedono diversamente, prevale quella disciplina.

L'articolo non riguarda le riparazioni straordinarie o di grande manutenzione, che rimangono a carico del concedente secondo altre disposizioni del codice.

Quando si applica

  • Il mezzadro deve riparare una finestra della casa colonica che non si chiude bene.
  • Il mezzadro deve sostituire una maniglia rotta degli attrezzi agricoli.
  • Il mezzadro deve sistemare una perdita d'acqua dal rubinetto della cucina della casa colonica.
  • Il mezzadro deve riparare il manico di una zappa che si è spezzato.
  • Il mezzadro deve aggiustare la serratura della porta della stalla.

Cosa questo articolo non dice

  • La sostituzione del tetto della casa colonica (riparazione straordinaria, non coperta da questo articolo).
  • La riparazione di un trattore di proprietà del concedente, se non è tra gli strumenti di lavoro usati dal mezzadro.
  • Le spese per la coltivazione (disciplinate dall'art. 2151).
  • I miglioramenti fondiari (disciplinati dall'art. 2152).

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