Fornitura del podere e direzione agraria Art. 2145
Il concedente deve consegnare il podere con casa per la famiglia colonica e i mezzi necessari, mantenendo la direzione aziendale secondo buona tecnica agraria.
Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario o concedente del terreno ha l'obbligo di mettere a disposizione del mezzadro il podere. Questo immobile deve essere dotato sia delle attrezzature e dei mezzi occorrenti per la gestione dell'impresa agricola, sia di un'abitazione idonea ad ospitare la famiglia colonica.
La gestione economica e decisionale dell'attività agricola appartiene al concedente. Nell'esercitare tale potere di direzione, il concedente ha il dovere di attenersi alle regole della buona tecnica agraria.
Quando si applica
- Consegna al mezzadro di un podere sprovvisto di un'abitazione adeguata per la famiglia colonica
- Mancata fornitura delle dotazioni o dei mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa agricola
- Esercizio delle decisioni di direzione aziendale nel rispetto delle norme agronimiche e di buona tecnica
- Definizione dell'indirizzo produttivo e della gestione dell'impresa da parte del concedente
Cosa questo articolo non dice
- Ripartizione delle spese di coltivazione o di manutenzione del podere, disciplinata dagli articoli 2151 e 2153
- Obblighi di custodia, residenza e lavoro a carico del mezzadro, regolati dagli articoli 2147 e 2148
- Divisione e vendita dei prodotti raccolti nel podere, stabilite dagli articoli 2155 e 2156
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