Art. 2145 Codice Civile

Fornitura del podere e direzione agraria Art. 2145

Il concedente deve consegnare il podere con casa per la famiglia colonica e i mezzi necessari, mantenendo la direzione aziendale secondo buona tecnica agraria.

Testo ufficiale Art. 2145 Codice Civile — Italia

Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l'esercizio dell'impresa e di un'adeguata casa per la famiglia colonica. La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il proprietario o concedente del terreno ha l'obbligo di mettere a disposizione del mezzadro il podere. Questo immobile deve essere dotato sia delle attrezzature e dei mezzi occorrenti per la gestione dell'impresa agricola, sia di un'abitazione idonea ad ospitare la famiglia colonica.

La gestione economica e decisionale dell'attività agricola appartiene al concedente. Nell'esercitare tale potere di direzione, il concedente ha il dovere di attenersi alle regole della buona tecnica agraria.

Quando si applica

  • Consegna al mezzadro di un podere sprovvisto di un'abitazione adeguata per la famiglia colonica
  • Mancata fornitura delle dotazioni o dei mezzi necessari per l'esercizio dell'impresa agricola
  • Esercizio delle decisioni di direzione aziendale nel rispetto delle norme agronimiche e di buona tecnica
  • Definizione dell'indirizzo produttivo e della gestione dell'impresa da parte del concedente

Cosa questo articolo non dice

  • Ripartizione delle spese di coltivazione o di manutenzione del podere, disciplinata dagli articoli 2151 e 2153
  • Obblighi di custodia, residenza e lavoro a carico del mezzadro, regolati dagli articoli 2147 e 2148
  • Divisione e vendita dei prodotti raccolti nel podere, stabilite dagli articoli 2155 e 2156

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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