Ripartizione spese di coltivazione Art. 2151
Le spese di coltivazione sono divise in parti eguali tra concedente e mezzadro. Il concedente deve anticipare le somme senza interessi.
Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi. Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La norma stabilisce come vengono divise le spese necessarie per coltivare il terreno e svolgere le attività collegate nella mezzadria. Concedente e mezzadro pagano in parti eguali, a meno che i contratti, gli usi o le norme applicabili non dispongano diversamente. Resta esclusa la manodopera prestata dal mezzadro e dalla sua famiglia.
Se il mezzadro non dispone dei mezzi finanziari necessari per coprire la propria quota di spese, il concedente ha l'obbligo di anticipare le somme necessarie. Questa anticipazione avviene senza applicare interessi e copre il periodo fino alla scadenza dell'anno agrario in corso.
Il concedente recupera le somme anticipate direttamente al momento del raccolto, rivalendosi sui prodotti ottenuti o sugli utili realizzati dalla gestione del podere.
Quando si applica
- Acquisto di concimi, fertilizzanti e sementi necessari per la coltivazione del podere
- Spese per il carburante e l'energia occorrenti per i macchinari agricoli della tenuta
- Richiesta del mezzadro privo di liquidità al concedente di anticipare le spese di gestione
- Prelevamento dei prodotti agricoli al raccolto per rimborsare le anticipazioni fatte dal concedente
Cosa questo articolo non dice
- Manodopera e lavoro ordinario dovuti dal mezzadro, regolati dall'art. 2147
- Miglioramenti e opere straordinarie sul terreno, previsti dalle norme sui miglioramenti
- Riparazioni di piccola manutenzione del podere, disciplinate dalle apposite disposizioni del codice
- Anticipazioni per i bisogni alimentari della famiglia colonica, coperte dalle norme sulle anticipazioni alimentari
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