Art. 217 Codice Civile

Gestione beni personali dei coniugi - Art. 217

Ogni coniuge gestisce i propri beni personali. In caso di procura o gestione abusiva, l'articolo stabilisce regole per frutti, rendiconto e danni.

Testo ufficiale Art. 217 Codice Civile — Italia

Amministrazione e godimento dei beni. Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce il principio per cui ciascun coniuge conserva il diritto esclusivo di amministrare e godere dei propri beni personali. Ogni coniuge gestisce in piena autonomia i propri beni individuali e i relativi frutti, senza dover chiedere l'autorizzazione o il consenso dell'altro.

Se un coniuge affida all'altro la procura per amministrare i propri beni, la disciplina varia in base all'accordo. Se sussiste l'obbligo di rendere conto dei frutti, la relazione e regolata dalle norme sul mandato. Se la procura non prevede tale obbligo, il coniuge gestore deve consegnare unicamente i frutti ancora esistenti al momento della richiesta o dello scioglimento del matrimonio, senza rispondere di quelli gia consumati.

Qualora uno dei coniugi amministri i beni dell'altro nonostante l'espressa opposizione di quest'ultimo, e tenuto a risarcire tutti i danni causati ed e responsabile per i frutti che sono mancati a causa della sua ingerenza.

Quando si applica

  • Un marito affitta un appartamento di sua esclusiva proprieta e incassa direttamente il relativo canone di locazione.
  • Una moglie conferisce al coniuge procura scritta con obbligo di rendiconto per gestire un portafoglio di titoli personali.
  • Un coniuge gestisce la casa di campagna dell'altro senza obbligo di rendiconto e alla separazione restituisce solo le rendite ancora giacenti.
  • Un coniuge continua ad amministrare e locare un immobile dell'altro nonostante la formale opposizione scritta da quest'ultimo.

Cosa questo articolo non dice

  • La gestione degli acquisti effettuati insieme che ricadono nella comunione legale dei coniugi.
  • I doveri del coniuge che si limita a godere dei beni dell'altro senza compiere atti di amministrazione.
  • La divisione patrimoniale dei beni comuni in sede di separazione personale o divorzio.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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È con

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