Obblighi del coniuge che usa i beni dell'altro Art. 218
Il coniuge che utilizza o gestisce i beni di proprietà esclusiva dell'altro è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti per l'usufruttuario. Art. 218.
Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In regime di separazione o di gestione dei beni personali, ciascun coniuge rimane titolare dei propri beni. Se uno dei due coniugi utilizza, gestisce o trae i frutti dai beni di proprietà esclusiva dell'altro, la legge gli impone gli stessi doveri a carico dell'usufruttuario.
Il coniuge che gode dei beni altrui deve custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettarne la destinazione economica e farsi carico delle spese ordinarie di manutenzione e custodia per tutta la durata dell'utilizzo.
Al termine del periodo di godimento, chi ha usato i beni è tenuto a restituirli al coniuge proprietario nello stato in cui si trovano, rispondendo dei danni derivanti da negligenza o cattiva gestione.
Quando si applica
- Un coniuge utilizza quotidianamente l'automobile personale dell'altro e si occupa del pagamento della manutenzione ordinaria e del bollo
- Un coniuge risiede in una casa di proprietà esclusiva dell'altro coniuge e ne sostiene le spese condominiali ordinarie e di conservazione
- Un coniuge gestisce direttamente un immobile commerciale dell'altro riscuotendone i canoni di locazione e curando i contratti di gestione
- Un coniuge impiega macchinari o beni mobili esclusivi dell'altro per svolgere la propria attività e ne cura la manutenzione periodica
Cosa questo articolo non dice
- La gestione dei beni personali svolta direttamente dal legittimo coniuge proprietario
- La prova della proprietà sui beni mobili in presenza di disaccordo tra i coniugi
- Gli acquisti e la gestione dei beni rientranti nella comunione legale tra i coniugi
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 218 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.