Art. 218 Codice Civile

Obblighi del coniuge che usa i beni dell'altro Art. 218

Il coniuge che utilizza o gestisce i beni di proprietà esclusiva dell'altro è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti per l'usufruttuario. Art. 218.

Testo ufficiale Art. 218 Codice Civile — Italia

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

In regime di separazione o di gestione dei beni personali, ciascun coniuge rimane titolare dei propri beni. Se uno dei due coniugi utilizza, gestisce o trae i frutti dai beni di proprietà esclusiva dell'altro, la legge gli impone gli stessi doveri a carico dell'usufruttuario.

Il coniuge che gode dei beni altrui deve custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettarne la destinazione economica e farsi carico delle spese ordinarie di manutenzione e custodia per tutta la durata dell'utilizzo.

Al termine del periodo di godimento, chi ha usato i beni è tenuto a restituirli al coniuge proprietario nello stato in cui si trovano, rispondendo dei danni derivanti da negligenza o cattiva gestione.

Quando si applica

  • Un coniuge utilizza quotidianamente l'automobile personale dell'altro e si occupa del pagamento della manutenzione ordinaria e del bollo
  • Un coniuge risiede in una casa di proprietà esclusiva dell'altro coniuge e ne sostiene le spese condominiali ordinarie e di conservazione
  • Un coniuge gestisce direttamente un immobile commerciale dell'altro riscuotendone i canoni di locazione e curando i contratti di gestione
  • Un coniuge impiega macchinari o beni mobili esclusivi dell'altro per svolgere la propria attività e ne cura la manutenzione periodica

Cosa questo articolo non dice

  • La gestione dei beni personali svolta direttamente dal legittimo coniuge proprietario
  • La prova della proprietà sui beni mobili in presenza di disaccordo tra i coniugi
  • Gli acquisti e la gestione dei beni rientranti nella comunione legale tra i coniugi

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 218 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile