Art. 219 Codice Civile

Prova della proprietà dei beni tra coniugi - Art. 219

Art. 219 Codice Civile: il coniuge può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene; altrimenti è indivisa per pari quota tra i coniugi.

Testo ufficiale Art. 219 Codice Civile — Italia

Prova della proprietà dei beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il coniuge può dimostrare con qualsiasi prova, documentale o testimoniale, che un bene è di sua proprietà esclusiva, anche nei confronti dell'altro coniuge.

Se nessuno dei due coniugi riesce a provare la proprietà esclusiva, il bene si considera di proprietà comune in parti uguali.

Questa regola vale solo nei rapporti tra i coniugi; non determina la titolarità verso terzi.

Quando si applica

  • Un coniuge acquista un'auto con denaro proveniente da una sua eredità e la intesta a sé; l'altro coniuge sostiene che l'auto è bene comune. Il primo può provare l'origine dei fondi.
  • Durante il matrimonio, un coniuge riceve in donazione un appartamento; l'altro coniuge non ha prove di aver contribuito. Se il donatario dimostra la donazione, l'appartamento è esclusivo.
  • Una casa viene acquistata da entrambi, ma solo un coniuge ha versato il prezzo. Se non ci sono prove del versamento da parte dell'altro, la casa è comune per metà.
  • Gioielli di famiglia posseduti da entrambi senza documenti; se nessuno prova la proprietà esclusiva, sono comuni.
  • Un conto bancario cointestato: se un coniuge sostiene che i fondi sono suoi, deve provarlo con documenti bancari.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce la proprietà di un bene rispetto ai creditori di un coniuge.
  • Non si applica ai beni di proprietà di terzi intestati a un coniuge.
  • Non regola la divisione dei beni in caso di separazione o divorzio.
  • Non riguarda la prova della proprietà di beni per i quali esiste un titolo formale a nome di un terzo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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