Prova della proprietà dei beni tra coniugi - Art. 219
Art. 219 Codice Civile: il coniuge può provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva di un bene; altrimenti è indivisa per pari quota tra i coniugi.
Prova della proprietà dei beni. Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il coniuge può dimostrare con qualsiasi prova, documentale o testimoniale, che un bene è di sua proprietà esclusiva, anche nei confronti dell'altro coniuge.
Se nessuno dei due coniugi riesce a provare la proprietà esclusiva, il bene si considera di proprietà comune in parti uguali.
Questa regola vale solo nei rapporti tra i coniugi; non determina la titolarità verso terzi.
Quando si applica
- Un coniuge acquista un'auto con denaro proveniente da una sua eredità e la intesta a sé; l'altro coniuge sostiene che l'auto è bene comune. Il primo può provare l'origine dei fondi.
- Durante il matrimonio, un coniuge riceve in donazione un appartamento; l'altro coniuge non ha prove di aver contribuito. Se il donatario dimostra la donazione, l'appartamento è esclusivo.
- Una casa viene acquistata da entrambi, ma solo un coniuge ha versato il prezzo. Se non ci sono prove del versamento da parte dell'altro, la casa è comune per metà.
- Gioielli di famiglia posseduti da entrambi senza documenti; se nessuno prova la proprietà esclusiva, sono comuni.
- Un conto bancario cointestato: se un coniuge sostiene che i fondi sono suoi, deve provarlo con documenti bancari.
Cosa questo articolo non dice
- Non stabilisce la proprietà di un bene rispetto ai creditori di un coniuge.
- Non si applica ai beni di proprietà di terzi intestati a un coniuge.
- Non regola la divisione dei beni in caso di separazione o divorzio.
- Non riguarda la prova della proprietà di beni per i quali esiste un titolo formale a nome di un terzo.
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