Art. 2186 Codice Civile

Soccida con conferimento di pascolo Art. 2186

Disciplina la soccida in cui l'allevatore mette il bestiame e il proprietario il pascolo. La direzione spetta all'allevatore, il controllo al proprietario.

Testo ufficiale Art. 2186 Codice Civile — Italia

Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione. Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma regola una forma specifica di soccida, ovvero un contratto d'associazione agraria per l'allevamento. In questa ipotesi, chi alleva (soccidario) mette a disposizione il bestiame, mentre chi possiede il terreno (soccidante) mette a disposizione il pascolo.

La direzione dell'impresa spetta al soccidario, che gestisce concretamente l'attività e prende le decisioni operative. Il soccidante conserva un potere di controllo sulla gestione della condotta aziendale.

Per la ripartizione dei prodotti, del bestiame e degli utili si applicano le regole dell'art. 2184, oltre alle norme sulla soccida semplice in quanto compatibili.

Quando si applica

  • Un allevatore porta i propri bovini sui terreni di un proprietario fondiario per alpeggio e ne dirige la conduzione quotidiana
  • Un proprietario terriero effettua verifiche e ispezioni sul pascolo per controllare come viene gestita l'azienda da parte dell'allevatore
  • La suddivisione dei prodotti derivati dall'allevamento tra chi ha messo gli animali e chi ha fornito il pascolo

Cosa questo articolo non dice

  • I contratti in cui il proprietario fornisce sia il terreno sia il bestiame (disciplinati dalle regole sulla soccida semplice)
  • La ripartizione di dettaglio di utili e prodotti (regolata dall'art. 2184)
  • I casi di perdita improvvisa degli animali pascolanti

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