Art. 2183 Codice Civile

Recesso soccida per perimento del bestiame Art. 2183

Nella soccida stipulata per almeno tre anni, se nella prima metà del contratto perisce la maggior parte del bestiame senza colpa, le parti possono recedere.

Testo ufficiale Art. 2183 Codice Civile — Italia

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto. Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso. Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184. Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minor durata della soccida.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La soccida è un contratto agrario in cui due parti si associano per l'allevamento del bestiame. Questo articolo regola il caso in cui, in un contratto di durata non inferiore a tre anni, la maggior parte degli animali conferiti muoia durante la prima metà della durata contrattuale per una causa non addebitabile all'allevatore (soccidario).

Se i contraenti non trovano un accordo per rimpiazzare gli animali morti, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto. Il recesso produce i suoi effetti alla fine dell'anno in corso, salvo diversa intesa tra le parti.

In caso di recesso, gli animali sopravvissuti vengono divisi secondo le proporzioni indicate nell'art. 2184. Se era stato pattuito che a una delle parti spettasse una quota maggiore alla scadenza finale del contratto, tale quota deve essere ridotta in proporzione alla minore durata effettiva del rapporto.

Quando si applica

  • Un'epidemia di malattia infettiva uccide la maggior parte dei capi durante la prima metà di una soccida stipulata per tre anni, senza che le parti concordino il rimpiazzo.
  • Un evento naturale fortuito distrugge la stalla provocando la morte della maggioranza del bestiame all'inizio del rapporto contrattuale, senza responsabilità dell'allevatore.
  • L'allevatore e il proprietario dividono gli animali rimasti e chiudono la soccida alla fine dell'anno in corso dopo la perdita incolpevole della maggior parte dei capi nei primi tempi del contratto.

Cosa questo articolo non dice

  • La morte del bestiame dovuta a colpa o negligenza del soccidario nella custodia, disciplinata dagli obblighi dell'art. 2174.
  • Il perimento di una parte minoritaria degli animali conferiti, regolato dalle disposizioni generali dell'art. 2175 e dell'art. 2176.
  • La perdita del bestiame avvenuta durante la seconda metà della durata del contratto, non soggetta alla disciplina di questo articolo.

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