Usi nell'associazione agraria - Art. 2187
Art. 2187: nei rapporti di associazione agraria (sezioni II-IV), per quanto non disposto e in mancanza di accordo, si applicano gli usi. Colma lacune.
Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2187 contiene una norma di rinvio per i contratti di associazione agraria (come mezzadria, soccida, colonia parziaria) disciplinati nelle sezioni II, III e IV del capo. Laddove la legge non preveda una soluzione espressa per una determinata questione, e le parti non abbiano stipulato una convenzione specifica, si applicano gli usi locali.
Gli 'usi' sono pratiche consolidate nel luogo in cui si svolge il rapporto agrario. Essi integrano il regolamento contrattuale e suppliscono il silenzio della legge. L'articolo non definisce quali siano tali usi, ma rimanda alla loro esistenza e applicazione.
Questa disposizione opera solo per i rapporti indicati e solo per le materie coperte dalle sezioni menzionate. Non si estende ad altri tipi di contratto o ad altre sezioni del codice.
Quando si applica
- Il mezzadro e il proprietario non hanno pattuito la ripartizione delle spese per la manutenzione dei canali irrigui: si applicano gli usi locali.
- In un contratto di soccida, la legge non specifica come dividere i prodotti accessori (lana, latte) se non previsto: si fa riferimento agli usi della zona.
- Dopo la morte del concedente (art. 2179), per la gestione provvisoria del bestiame prima della divisione, in assenza di accordo si applicano gli usi.
- Per la qualità degli animali da conferire in sostituzione in caso di reintegrazione del bestiame (art. 2176), se il contratto tace, si guarda agli usi.
Cosa questo articolo non dice
- Che l'articolo si applichi a qualsiasi contratto agrario, anche quelli non ricompresi nelle sezioni II-IV: in realtà vale solo per quei rapporti.
- Che gli usi abbiano valore superiore alla legge o al contratto: invece operano solo in assenza di norme espresse o patti.
- Che l'articolo specifichi quali usi concreti valgano: è una norma di rinvio generico, non contiene un elenco di usi.
- Che l'articolo si applichi ai contratti di affitto di fondo rustico, che non sono associazione agraria.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2187 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.