Art. 2182 Codice Civile

Conferimento del bestiame - Art. 2182

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti; essi diventano comproprietari in proporzione del conferimento.

Testo ufficiale Art. 2182 Codice Civile — Italia

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambe le parti, secondo le proporzioni concordate.

Le parti diventano comproprietarie del bestiame, ciascuna in misura corrispondente a quanto conferito.

La disposizione non specifica le modalità di determinazione delle proporzioni, che sono lasciate all'accordo delle parti.

Quando si applica

  • Due allevatori concordano di unire le loro mandrie di bovini in una soccida parziaria, ciascuno conferendo un numero diverso di capi secondo l'accordo.
  • Un proprietario terriero e un pastore mettono insieme i loro animali, stabilendo quote di partecipazione in base al valore conferito.
  • In una soccida parziaria, le parti decidono di conferire bestiame di specie diverse (ovini e bovini) in proporzioni differenti, senza specificare quantità numericamente.
  • Un allevatore conferisce una mandria di vacche da latte e l'altro conferisce alcuni tori, accordandosi su una quota di proprietà proporzionale al conferimento.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la divisione degli utili e dei prodotti (Art. 2178).
  • Non regola il perimento del bestiame (Art. 2175).
  • Non si applica alla soccida semplice, in cui il bestiame è conferito da una sola parte (si veda Art. 2171).
  • Non stabilisce le modalità di reintegrazione del bestiame in caso di perdite (Art. 2176).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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