Conferimento del bestiame - Art. 2182
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti; essi diventano comproprietari in proporzione del conferimento.
Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce che nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambe le parti, secondo le proporzioni concordate.
Le parti diventano comproprietarie del bestiame, ciascuna in misura corrispondente a quanto conferito.
La disposizione non specifica le modalità di determinazione delle proporzioni, che sono lasciate all'accordo delle parti.
Quando si applica
- Due allevatori concordano di unire le loro mandrie di bovini in una soccida parziaria, ciascuno conferendo un numero diverso di capi secondo l'accordo.
- Un proprietario terriero e un pastore mettono insieme i loro animali, stabilendo quote di partecipazione in base al valore conferito.
- In una soccida parziaria, le parti decidono di conferire bestiame di specie diverse (ovini e bovini) in proporzioni differenti, senza specificare quantità numericamente.
- Un allevatore conferisce una mandria di vacche da latte e l'altro conferisce alcuni tori, accordandosi su una quota di proprietà proporzionale al conferimento.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la divisione degli utili e dei prodotti (Art. 2178).
- Non regola il perimento del bestiame (Art. 2175).
- Non si applica alla soccida semplice, in cui il bestiame è conferito da una sola parte (si veda Art. 2171).
- Non stabilisce le modalità di reintegrazione del bestiame in caso di perdite (Art. 2176).
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