Sanzione per mancata iscrizione Art. 2194
L'Art. 2194 punisce chi omette la richiesta di iscrizione nei termini con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, salvi gli articoli 2626 e 2634.
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo punisce la violazione dell'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese secondo le modalita e nei termini stabiliti dalla legge. Chiunque sia tenuto a tale adempimento e lo ometta e soggetto a una sanzione pecuniaria.
La sanzione stabilita consiste nell'ammenda da lire cento a lire cinquemila. Restano salve le diverse disposizioni previste dagli articoli 2626 e 2634.
Quando si applica
- Un imprenditore avvia un'attivita commerciale ma non richiede l'iscrizione nei termini prescritti.
- Il titolare di un'impresa omette di presentare la domanda di iscrizione con le modalita stabilite dalla legge.
- Un soggetto obbligato alla registrazione non effettua la richiesta nei tempi previsti dalla normativa.
Cosa questo articolo non dice
- L'iscrizione d'ufficio effettuata quando l'interessato omette la richiesta, disciplinata dall'Art. 2190.
- La cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, prevista dall'Art. 2191.
- L'opponibilita ai terzi dei fatti non iscritti, regolata dall'Art. 2193.
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