Art. 2194 Codice Civile

Sanzione per mancata iscrizione Art. 2194

L'Art. 2194 punisce chi omette la richiesta di iscrizione nei termini con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, salvi gli articoli 2626 e 2634.

Testo ufficiale Art. 2194 Codice Civile — Italia

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo punisce la violazione dell'obbligo di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese secondo le modalita e nei termini stabiliti dalla legge. Chiunque sia tenuto a tale adempimento e lo ometta e soggetto a una sanzione pecuniaria.

La sanzione stabilita consiste nell'ammenda da lire cento a lire cinquemila. Restano salve le diverse disposizioni previste dagli articoli 2626 e 2634.

Quando si applica

  • Un imprenditore avvia un'attivita commerciale ma non richiede l'iscrizione nei termini prescritti.
  • Il titolare di un'impresa omette di presentare la domanda di iscrizione con le modalita stabilite dalla legge.
  • Un soggetto obbligato alla registrazione non effettua la richiesta nei tempi previsti dalla normativa.

Cosa questo articolo non dice

  • L'iscrizione d'ufficio effettuata quando l'interessato omette la richiesta, disciplinata dall'Art. 2190.
  • La cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, prevista dall'Art. 2191.
  • L'opponibilita ai terzi dei fatti non iscritti, regolata dall'Art. 2193.

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