Art. 2196 Codice Civile

Obbligo e termini iscrizione impresa Art. 2196

L'imprenditore commerciale deve registrarsi al registro delle imprese entro trenta giorni dall'inizio, modificazione o cessazione dell'attività (Art. 2196).

Testo ufficiale Art. 2196 Codice Civile — Italia

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, la cittadinanza e la razza;

  • (3) 2) la ditta; 3) l'oggetto dell'impresa; 4) la sede dell'impresa; 5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 . L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano. ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformità dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonché il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Chi esercita un'attività commerciale ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nel cui territorio stabilisce la propria sede legale. La richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio dell'attività.

La registrazione deve indicare gli elementi identificativi fondamentali dell'impresa: i dati anagrafici dell'imprenditore, la ditta, l'oggetto dell'attività, la sede legale e i nominativi di eventuali institori o procuratori nominati.

Lo stesso termine rigido di trenta giorni si applica per comunicare ogni successiva modifica di questi dati o la cessazione definitiva dell'impresa. Riferimenti storici superati contenuti nel testo originale, come l'indicazione della razza e della paternità, sono stati abrogati da leggi successive.

Quando si applica

  • Un commerciante apre un nuovo negozio e deve richiedere l'iscrizione al registro delle imprese entro trenta giorni
  • Un'impresa commerciale trasferisce la propria sede legale e deve registrare il cambio di indirizzo entro trenta giorni
  • Un imprenditore nomina un institore per la gestione del punto vendita e deve iscriverne il nominativo entro trenta giorni
  • Un commerciante chiude definitivamente la propria attività e deve comunicare la cessazione entro trenta giorni

Cosa questo articolo non dice

  • L'obbligo di iscrizione per le società, disciplinato dall'articolo 2200
  • L'esonero previsto per i piccoli imprenditori, regolato dall'articolo 2202
  • Le sanzioni amministrative per mancata iscrizione nei termini, disciplinate dall'articolo 2194
  • La registrazione delle sedi secondarie, disciplinata dall'articolo 2197

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