Art. 2263 Codice Civile

Ripartizione di guadagni e perdite soci Art. 2263

In mancanza di accordi, utili e perdite societari si dividono in base ai conferimenti o in parti uguali. Per il socio d'opera decide il giudice. Art. 2263.

Testo ufficiale Art. 2263 Codice Civile — Italia

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce come distribuire i guadagni e le perdite tra i soci quando il contratto sociale non dispone diversamente. La regola generale presume che la quota di ciascuno sia proporzionale al valore dei beni o delle somme apportate alla societa.

Quando l'atto costitutivo non indica il valore dei conferimenti, le quote di partecipazione si presumono uguali per tutti i soci. Nel caso del socio che conferisce la propria attivita lavorativa anziche beni o denaro, la quota non determinata nel contratto viene stabilita dal giudice secondo equita.

Se il contratto fissa soltanto la quota dei guadagni riservata a un socio, si presume che la stessa identica proporzione si applichi anche alla sua partecipazione alle perdite sociali.

Quando si applica

  • Due soci fondano una societa semplice portando beni diversi senza specificare le quote di guadagno nel contratto.
  • Un socio apporta soltanto il proprio lavoro manuale e i soci litigano sulla sua quota di utili a fine anno.
  • Il contratto sociale indica la quota spettante a ciascun socio per gli utili, ma tace del tutto sulla ripartizione delle perdite.

Cosa questo articolo non dice

  • Il divieto di escludere del tutto un socio da ogni guadagno o perdita, regolato dalle norme sul patto leonino.
  • Il momento e le condizioni in cui il socio puo pretendere la distribuzione effettiva degli utili maturi.
  • La determinazione della quota di guadagni o perdite affidata alla decisione di un terzo estraneo alla societa.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

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