Diritto agli utili dopo rendiconto - Art. 2262
L'art. 2262 c.c. stabilisce che, salvo patto contrario, ogni socio ha diritto alla parte di utili solo dopo l'approvazione del rendiconto.
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il diritto di ogni socio a ricevere la propria quota di utili sorge soltanto dopo che il rendiconto (il documento contabile che riepiloga le operazioni sociali) è stato approvato. Questo vale a meno che non sia stato pattuito diversamente nel contratto sociale: l'accordo può prevedere una distribuzione anticipata o periodi diversi.
Il rendiconto è il presupposto per determinare l'esistenza e l'entità degli utili distribuibili. Fino all'approvazione, nessun socio può pretendere la propria parte, anche se la società ha generato profitti non ancora contabilizzati.
Quando si applica
- Un socio chiede la sua quota di utili subito dopo la chiusura dell'esercizio, ma il rendiconto non è ancora stato approvato dall'assemblea.
- I soci hanno concordato di distribuire gli utili ogni trimestre, ma il rendiconto annuale viene approvato solo a fine anno.
- Dopo l'approvazione del rendiconto, un socio pretende il pagamento immediato della sua parte, mentre gli altri vogliono attendere.
- Un socio, basandosi su un bilancio provvisorio non approvato, richiede gli utili maturati.
- Il contratto sociale prevede che gli utili siano distribuiti al termine di ogni progetto, ma il rendiconto del progetto non è ancora stato approvato.
Cosa questo articolo non dice
- La proporzione in cui ciascun socio partecipa agli utili (è regolata dall'art. 2263).
- Il termine entro cui il rendiconto deve essere approvato (non è stabilito da questo articolo, ma dal contratto sociale o dalle norme generali).
- La disciplina delle perdite: questo articolo tratta solo gli utili, non le perdite.
- L'applicazione alle società di capitali: l'art. 2262 riguarda le società semplici e, per analogia, le società di persone, non le S.p.A. o S.r.l.
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