Ripartizione soci affidata a un terzo: Art. 2264
I soci possono affidare a un terzo la quota di guadagni e perdite. L'impugnazione della decisione e' ammessa entro tre mesi dalla comunicazione.
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo. La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'art. 1349 e nel termine di tre mesi dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I soci di una società possono concordare nell'atto costitutivo di affidare ad un soggetto esterno la determinazione delle rispettive quote di partecipazione ai guadagni e alle perdite.
La decisione adottata da questo terzo può essere contestata soltanto nei limiti indicati dall'articolo 1349. Chi intende impugnarla deve farlo entro il termine tassativo di tre mesi a decorrere dal giorno in cui ne riceve comunicazione.
La possibilità di impugnare la scelta del terzo è esclusa per il socio che vi ha dato volontariamente esecuzione, ad esempio incassando la somma liquidata o versando l'importo stabilito per la copertura delle perdite.
Quando si applica
- I soci incaricano un commercialista esterno di stabilire la percentuale di utili spettante a ciascuno per l'esercizio sociale.
- Un socio riceve raccomandata con la quantificazione delle perdite decisa dal perito terzo e intende contestarla.
- Un socio versa la quota di perdita fissata dal terzo e successivamente prova a impugnare la determinazione.
Cosa questo articolo non dice
- La ripartizione di guadagni e perdite in proporzione ai conferimenti quando manca la nomina del terzo, disciplinata dall'articolo 2263.
- Il divieto di escludere del tutto un socio da ogni partecipazione a utili o perdite, regolato dall'articolo 2265.
- Il diritto del socio di percepire gli utili dopo l'approvazione del rendiconto, previsto dall'articolo 2262.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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