Poteri di rappresentanza societaria Art. 2298
Art. 2298: l'amministratore compie tutti gli atti dell'oggetto sociale. Le limitazioni non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi.
L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'amministratore a cui spetta la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ossia nell'attività economica prevista dall'atto costitutivo.
I soci possono porre dei limiti ai poteri dell'amministratore tramite il contratto sociale o una procura. Tali limitazioni, tuttavia, non vincolano i terzi che contrattano con la società, a meno che non siano state iscritte nel registro delle imprese.
Se la limitazione non è stata iscritta, la società può far valere la mancanza di potere dell'amministratore nei confronti del terzo solo se riesce a dimostrare che questi ne era concretamente a conoscenza al momento dell'atto.
Quando si applica
- Un amministratore firma un contratto di fornitura inerente all'attività abituale dell'impresa
- Un amministratore conclude un contratto superando un tetto di spesa previsto dallo statuto ma non iscritto nel registro delle imprese
- La società contesta un contratto stipulato da un amministratore dimostrando che il terzo conosceva il limite del suo potere di firma
Cosa questo articolo non dice
- La procedura per escludere un socio dalla società
- L'obbligo generale di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese
- La responsabilità personale e sussidiaria dei soci per i debiti della società
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2298 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.