Art. 2298 Codice Civile

Poteri di rappresentanza societaria Art. 2298

Art. 2298: l'amministratore compie tutti gli atti dell'oggetto sociale. Le limitazioni non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi.

Testo ufficiale Art. 2298 Codice Civile — Italia

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'amministratore a cui spetta la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, ossia nell'attività economica prevista dall'atto costitutivo.

I soci possono porre dei limiti ai poteri dell'amministratore tramite il contratto sociale o una procura. Tali limitazioni, tuttavia, non vincolano i terzi che contrattano con la società, a meno che non siano state iscritte nel registro delle imprese.

Se la limitazione non è stata iscritta, la società può far valere la mancanza di potere dell'amministratore nei confronti del terzo solo se riesce a dimostrare che questi ne era concretamente a conoscenza al momento dell'atto.

Quando si applica

  • Un amministratore firma un contratto di fornitura inerente all'attività abituale dell'impresa
  • Un amministratore conclude un contratto superando un tetto di spesa previsto dallo statuto ma non iscritto nel registro delle imprese
  • La società contesta un contratto stipulato da un amministratore dimostrando che il terzo conosceva il limite del suo potere di firma

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura per escludere un socio dalla società
  • L'obbligo generale di iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese
  • La responsabilità personale e sussidiaria dei soci per i debiti della società

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2298 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile