Art. 2299 Codice Civile

Deposito estratto per sedi secondarie – Art. 2299

L'art. 2299 c.c. impone il deposito dell'estratto dell'atto costitutivo presso il registro imprese della sede secondaria entro trenta giorni dall'istituzione.

Testo ufficiale Art. 2299 Codice Civile — Italia

Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime. L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 . L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una società istituisce una sede secondaria con rappresentanza stabile in un luogo diverso da quello della sede principale, deve depositare un estratto dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese di quel luogo. Il termine è di trenta giorni dall'istituzione. L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso cui la società è già iscritta e la data di iscrizione (comma ora abrogato).

Lo stesso obbligo di denuncia vale anche verso l'ufficio del registro del luogo in cui la società è iscritta originariamente, sempre entro trenta giorni.

Quando si applica

  • Una società con sede a Milano apre un ufficio stabile a Roma e deve depositare l'estratto presso il registro imprese di Roma.
  • Una società apre una filiale in un altro comune senza depositare l'estratto entro trenta giorni, rischiando la mancata iscrizione.
  • La società, dopo aver istituito una sede secondaria, deve comunicare l'operazione anche al registro imprese della sede originaria.
  • Un estratto depositato non indica l'ufficio di registrazione della società madre: il deposito è incompleto (anche se il comma era abrogato).

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il contenuto dell'atto costitutivo (art. 2295).
  • Non riguarda la rappresentanza della società nelle sedi secondarie (art. 2298).
  • Non stabilisce sanzioni per il mancato deposito (cfr. art. 2297 sulla mancata registrazione).
  • Non si applica a modifiche successive di una sede secondaria già iscritta (art. 2300).

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