Art. 2300 Codice Civile

Modifiche societarie e registro imprese - Art. 2300

Gli amministratori devono iscrivere le modifiche dell'atto costitutivo nel registro delle imprese entro trenta giorni per renderle opponibili ai terzi.

Testo ufficiale Art. 2300 Codice Civile — Italia

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione. Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando i soci modificano le regole stabilite nell'atto costitutivo della società, il cambiamento deve essere reso noto all'esterno. Gli amministratori hanno il compito di richiedere l'iscrizione di queste modifiche, o di altri fatti societari soggetti a obbligo di pubblicità, presso l'ufficio del registro delle imprese entro il termine di trenta giorni. Se la modifica deriva da una decisione deliberata dai soci, occorre depositare una copia autentica del verbale.

Finché l'iscrizione non viene effettuata, la modifica produce effetti tra i soci ma non può essere fatta valere contro i terzi, salvo che la società riesca a dimostrare che questi ultimi ne erano a conoscenza diretta.

Quando si applica

  • I soci approvano un cambio della sede sociale e gli amministratori devono iscrivere la modifica entro trenta giorni.
  • L'assemblea decide di modificare la ragione sociale depositando la delibera in copia autentica.
  • La società varia le regole sui poteri di rappresentanza ma non la iscrive subito nel registro delle imprese.

Cosa questo articolo non dice

  • I requisiti di forma e di validità dell'atto costitutivo iniziale (Art. 2295 e Art. 2296).
  • Le conseguenze generali dell'omessa registrazione della società (Art. 2297).
  • Le procedure specifiche per ridurre il capitale sociale o prorogare la società (Art. 2306 e Art. 2307).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 2300 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile