Impresa familiare: diritti e partecipazione - Art. 230-bis
Articolo 230-bis: diritti del familiare nell'impresa familiare, inclusi mantenimento, utili, prelazione. La Corte Cost. ha esteso al convivente di fatto.
Impresa familiare. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 334 Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. -------------- AGGIORNAMENTO (334) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 230-bis, terzo comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo disciplina l'impresa familiare, cioè quella in cui collaborano coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo. Chi lavora in modo continuativo ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, e partecipa agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni su utili, gestione straordinaria, indirizzi produttivi e cessazione sono prese a maggioranza dai familiari partecipanti. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo trasferimento ad altri familiari con consenso unanime, e può essere liquidato in denaro alla cessazione del lavoro o in caso di alienazione dell'azienda.
In caso di divisione ereditaria o trasferimento dell'azienda, i partecipi hanno diritto di prelazione (art. 732). La Corte Costituzionale (sent. 148/2024) ha esteso la nozione di familiare anche al convivente di fatto, rendendolo titolare degli stessi diritti.
Quando si applica
- Il figlio che lavora stabilmente nell'azienda agricola di famiglia ha diritto a una quota degli utili e degli incrementi.
- Il coniuge che collabora in un negozio familiare partecipa alle decisioni sulla gestione straordinaria (es. vendita di un macchinario).
- Un fratello che cessa di lavorare nell'impresa dopo dieci anni può chiedere la liquidazione in denaro della sua partecipazione.
- Se l'impresa viene venduta a un estraneo, i familiari che vi lavorano hanno diritto di prelazione per acquistarla.
- Un convivente di fatto che ha prestato attività continuativa nell'impresa può ora rivendicare gli stessi diritti dopo la sentenza costituzionale del 2024.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai rapporti di lavoro subordinato: se è configurabile un diverso rapporto (es. contratto di lavoro dipendente), la norma non opera.
- Non attribuisce uno stipendio fisso, ma una partecipazione agli utili e agli incrementi, commisurata al lavoro prestato.
- Non regola la successione ereditaria nell'impresa, ma solo i diritti durante la vita del partecipante e in caso di cessione o divisione.
- Non si applica ai soci di società di capitali o di persone diverse dall'impresa familiare come definita dall'articolo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
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