Art. 230-ter Codice Civile

Art. 230-ter Codice Civile — Diritti del convivente nell'impresa (norma dichiarata incostituzionale)

L'art. 230-ter c.c. dava al convivente di fatto una partecipazione agli utili dell'impresa. La Corte costituzionale lo ha dichiarato illegittimo nel 2024.

Testo ufficiale Art. 230-ter Codice Civile — Italia

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. 334 -------------- AGGIORNAMENTO (334) La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 25 luglio 2024, n. 148 (in G.U. 1ª s.s. 31/07/2024, n. 31), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell' art. 230-ter cod. civ ".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Va detto subito, perché cambia tutto: questo articolo non è più in vigore. Con la sentenza 4-25 luglio 2024, n. 148, la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953. Chi oggi cerca l'art. 230-ter perché ha lavorato nell'impresa del compagno o della compagna non può quindi fondare la propria pretesa su questa norma, e va verificato con un professionista quale sia il fondamento corretto dopo la pronuncia — la disciplina di riferimento in materia di impresa familiare è quella dell'art. 230-bis.

Quello che l'articolo stabiliva, finché è stato applicabile, era questo: al convivente di fatto che prestasse stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spettava una partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, avviamento compreso, commisurata al lavoro prestato. La misura non era una quota fissa: era proporzionata al lavoro effettivamente svolto. Il diritto non spettava quando tra i conviventi esisteva già un rapporto di società o di lavoro subordinato, perché in quel caso il titolo era quel rapporto.

La pagina resta utile per capire di cosa si parla: il testo ufficiale è riportato integralmente qui sotto, insieme alla nota di aggiornamento che registra la pronuncia della Corte. Ma per una situazione concreta — anni di lavoro non retribuito in un negozio, in un'azienda agricola, in uno studio — il quadro normativo è cambiato nel 2024 e serve una consulenza aggiornata.

Quando si applica

  • Un convivente ha lavorato per anni nel negozio o nell'azienda dell'altro senza contratto.
  • Alla fine della convivenza si discute della crescita di valore dell'attività costruita insieme.
  • L'impresa viene venduta e chi vi ha lavorato senza inquadramento chiede una parte del ricavato.
  • Un convivente ha seguito la contabilità o la gestione dell'azienda dell'altro a titolo gratuito.
  • Gli eredi del titolare contestano le pretese del convivente sopravvissuto sull'azienda.

Cosa questo articolo non dice

  • Non è più applicabile: la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità con sentenza n. 148 del 2024, come registrato nella nota di aggiornamento al testo.
  • Non attribuiva comunque una quota di proprietà dell'impresa né la qualità di socio: riconosceva una partecipazione agli utili e agli incrementi, commisurata al lavoro prestato.
  • Non si applicava quando tra i conviventi esisteva un rapporto di società o di lavoro subordinato: in quel caso valeva quel rapporto e i suoi diritti.
  • Non riguardava il lavoro domestico o la cura della famiglia come tali: il presupposto era l'opera prestata dentro l'impresa dell'altro convivente.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Una persona ha lavorato per anni nel negozio del compagno: apertura, cassa, ordini, contabilità. Nessun contratto, nessuna busta paga, nessuna quota. Quando la convivenza finisce, l'attività vale molto più di prima e chi vi ha lavorato non ha nulla in mano.

Come si applica la norma

Questa pagina riporta il testo per come è pubblicato, ma la norma non è più in vigore: la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nel 2024, quindi non può fondare oggi una pretesa. Il fatto che resta comunque centrale in una discussione di questo tipo è la stabilità e la continuità dell'apporto dentro l'impresa, documentabile con orari, accessi, corrispondenza con i fornitori; quale sia oggi il fondamento corretto va verificato con un professionista.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano una somma a chiusura, commisurata agli anni di attività svolta e versata in rate mensili, con reciproca rinuncia a ulteriori richieste sull'azienda e sui suoi beni.

Esempio illustrativo

Alla morte del titolare di una piccola azienda agricola, gli eredi contestano al convivente sopravvissuto, che ci ha lavorato ogni giorno per un decennio, qualunque pretesa sull'attività e gli chiedono di lasciarla.

Come si applica la norma

La norma che si cerca in casi come questo non è più applicabile dopo la pronuncia della Corte, e la disciplina di riferimento in materia di impresa familiare è un'altra. Il fatto che comunque orienta ogni trattativa è la natura dell'apporto: opera prestata stabilmente dentro l'impresa, distinta dal contributo alla vita domestica, e la possibilità di documentarla nel tempo.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano un periodo di affiancamento retribuito per il passaggio di consegne e una somma forfetaria a titolo di definizione, con rilascio dei locali a una data concordata.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 230-ter del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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