Art. 2305 Codice Civile

Creditore particolare non può liquidare quota - Art. 2305

L'articolo 2305 del Codice Civile vieta al creditore particolare del socio di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché dura la società.

Testo ufficiale Art. 2305 Codice Civile — Italia

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 2305 del Codice Civile stabilisce che il creditore particolare del socio (cioè il creditore personale del socio, non della società) non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore finché la società continua a esistere.

Per "liquidazione della quota" si intende la conversione in denaro della partecipazione del socio nella società. Il divieto opera per tutta la durata della società, indipendentemente dall'importo del debito personale del socio.

L'articolo non si occupa di cosa accade dopo lo scioglimento della società o quando il socio recede. Non vieta altre azioni del creditore, come il pignoramento dei futuri utili spettanti al socio, purché non comportino la liquidazione della quota.

Quando si applica

  • Un socio ha un debito personale verso un amico; l'amico tenta di ottenere dal tribunale un ordine che costringa la società a liquidare la quota del socio per pagare il debito.
  • L'agente della riscossione tenta di pignorare la quota del socio in una società di persone per un debito fiscale personale del socio.
  • Un creditore particolare del socio presenta domanda giudiziale di liquidazione della quota durante la vita della società, ma la società si oppone invocando l'articolo 2305.
  • Il creditore chiede al liquidatore, prima dello scioglimento della società, di procedere alla liquidazione della quota del socio debitore.

Cosa questo articolo non dice

  • Non copre il caso in cui la società si sia già sciolta: dopo lo scioglimento, il creditore può chiedere la liquidazione della quota secondo le norme sulla liquidazione della società.
  • Non riguarda i crediti che la società stessa vanta verso il socio; per quelli si applicano le regole sulla responsabilità del socio (art. 2304).
  • Non vieta al creditore di pignorare gli utili già distribuiti o le somme dovute al socio a titolo diverso dalla quota.

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