Riduzione volontaria del capitale sociale: Art. 2306
La riduzione del capitale per rimborso o liberazione dei soci si esegue dopo tre mesi dall'iscrizione, se i creditori anteriori non fanno opposizione.
La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che l'esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un'idonea garanzia.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la riduzione volontaria o "reale" del capitale sociale nelle società di persone. La riduzione può avvenire restituiendo ai soci parte delle quote già versate oppure liberando i soci dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti promessi.
Poiché la riduzione del capitale riduce le garanzie patrimoniali a disposizione dei terzi, la decisione non produce effetti immediati. La delibera deve essere prima iscritta nel registro delle imprese e occorre attendere un periodo di sospensione pari a tre mesi.
Durante questo periodo, qualsiasi creditore il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione della delibera ha la facoltà di proporre opposizione. In presenza di opposizione, l'esecuzione della riduzione resta sospesa, a meno che il tribunale non ritenga di autorizzarla comunque imponendo alla società di prestare un'idonea garanzia.
Quando si applica
- I soci di una società in nome collettivo deliberano la restituzione di una parte del capitale versato e iscrivono la decisione nel registro delle imprese.
- Un fornitore con un credito antecedente all'iscrizione della delibera notifica opposizione alla riduzione del capitale per tutelare il proprio incasso.
- La società chiede al tribunale di procedere comunque con il rimborso ai soci, offrendo una garanzia bancaria a tutela del creditore opponente.
- I soci decidono di annullare l'obbligo di versare i decimi residui ancora dovuti sulla sottoscrizione iniziale.
Cosa questo articolo non dice
- La riduzione del capitale sociale per perdite, regolata dai limiti posti alla distribuzione degli utili di cui all'articolo 2303.
- La tutela del creditore particolare del singolo socio che intende rivalersi sulla quota del debitore, disciplinata dall'articolo 2305.
- L'esclusione del socio o la liquidazione della quota per recesso individuale al di fuori di una deliberazione formale di riduzione del capitale.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 2306 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.