Art. 234 Codice Civile

Prova concepimento oltre trecento giorni - Art. 234

I coniugi, gli eredi e il figlio possono provare che il concepimento è avvenuto durante il matrimonio anche se la nascita avviene oltre i trecento giorni.

Testo ufficiale Art. 234 Codice Civile — Italia

Nascita del figlio dopo i trecento giorni. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 234 del Codice Civile regola l'ipotesi in cui un figlio nasca quando sono già trascorsi più di trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento, dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio o dalla separazione dei coniugi.

In questa situazione non opera la presunzione automatica di concepimento durante il matrimonio. Tuttavia, la norma consente a ciascuno dei coniugi, ai loro eredi e al figlio stesso di fornire la prova contraria, ossia dimostrare che il concepimento è avvenuto prima della fine del matrimonio o durante il periodo di convivenza anteriore alla separazione.

Se la prova viene fornita con successo, si accerta il concepimento in costanza di matrimonio anche per la nascita avvenuta oltre il termine ordinario di trecento giorni.

Quando si applica

  • Un figlio nato oltre trecento giorni dall'omologazione della separazione consensuale chiede che venga accertato il suo concepimento durante la convivenza dei genitori.
  • Gli eredi del marito deceduto vogliono dimostrare che il bambino nato oltre trecento giorni dallo scioglimento del matrimonio è stato concepito prima della fine delle nozze.
  • Una madre intende provare che il figlio, nato oltre trecento giorni dalla comparizione davanti al giudice per la separazione, è stato concepito durante la convivenza matrimoniale.

Cosa questo articolo non dice

  • Il disconoscimento di paternità del figlio nato entro i trecento giorni dalla separazione (regolato dalle norme sull'azione di disconoscimento).
  • Le azioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (disciplinate nel titolo IX del libro primo).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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