Art. 2381-bis Codice Civile

Delega di poteri degli amministratori: Art. 2381-bis

Art. 2381-bis regola la delega del CdA a comitato esecutivo o amministratori delegati. Gli organi delegati riferiscono al consiglio almeno ogni sei mesi.

Testo ufficiale Art. 2381-bis Codice Civile — Italia

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti. Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Non possono altresì essere delegate le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano. Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa norma disciplina la facoltà del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione) di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo oppure a uno o più dei suoi componenti, purché lo statuto o l'assemblea lo consentano. Il consiglio stabilisce il contenuto, i limiti e le modalità della delega, mantenendo la facoltà di dare direttive e di avocare a sé decisioni rientranti nella delega stessa.

Esistono materie espressamente non delegabili, tra cui la redazione del bilancio d'esercizio, le deliberazioni su aumenti o riduzioni di capitale e le decisioni sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il consiglio conserva comunque la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e l'andamento generale della gestione sulla base delle informazioni ricevute.

Gli organi delegati curano direttamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa. Essi hanno l'obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Quando si applica

  • Il consiglio di amministrazione intende nominare uno o più amministratori delegati per la gestione ordinaria
  • Il consiglio di gestione attribuisce specifiche deleghe operative a un singolo consigliere di gestione
  • Gli organi delegati presentano la relazione periodica sulla gestione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
  • Il consiglio di amministrazione avoca a sé una decisione straordinaria precedentemente rientrante nella delega

Cosa questo articolo non dice

  • La redazione del bilancio d'esercizio, che è riservata al consiglio e disciplinata dall'articolo 2423
  • Il diritto di informazione dei singoli consiglieri di amministrazione, regolato dall'articolo 2381-ter
  • La rappresentanza generale della società verso i terzi, disciplinata dall'articolo 2384

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