Delega di poteri degli amministratori: Art. 2381-bis
Art. 2381-bis regola la delega del CdA a comitato esecutivo o amministratori delegati. Gli organi delegati riferiscono al consiglio almeno ogni sei mesi.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti. Se lo statuto lo consente, il consiglio di gestione può delegare proprie attribuzioni solo a uno o più dei suoi componenti. Il consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis. Non possono altresì essere delegate le decisioni sull'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai sensi dell'articolo 2086, secondo comma, le quali comprendono la determinazione del contenuto della proposta e le condizioni del piano. Gli organi delegati curano l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma disciplina la facoltà del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione) di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo oppure a uno o più dei suoi componenti, purché lo statuto o l'assemblea lo consentano. Il consiglio stabilisce il contenuto, i limiti e le modalità della delega, mantenendo la facoltà di dare direttive e di avocare a sé decisioni rientranti nella delega stessa.
Esistono materie espressamente non delegabili, tra cui la redazione del bilancio d'esercizio, le deliberazioni su aumenti o riduzioni di capitale e le decisioni sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il consiglio conserva comunque la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e l'andamento generale della gestione sulla base delle informazioni ricevute.
Gli organi delegati curano direttamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa. Essi hanno l'obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggiore rilievo.
Quando si applica
- Il consiglio di amministrazione intende nominare uno o più amministratori delegati per la gestione ordinaria
- Il consiglio di gestione attribuisce specifiche deleghe operative a un singolo consigliere di gestione
- Gli organi delegati presentano la relazione periodica sulla gestione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale
- Il consiglio di amministrazione avoca a sé una decisione straordinaria precedentemente rientrante nella delega
Cosa questo articolo non dice
- La redazione del bilancio d'esercizio, che è riservata al consiglio e disciplinata dall'articolo 2423
- Il diritto di informazione dei singoli consiglieri di amministrazione, regolato dall'articolo 2381-ter
- La rappresentanza generale della società verso i terzi, disciplinata dall'articolo 2384
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