Limiti di responsabilità del collegio sindacale Art. 2407
Art. 2407: i sindaci rispondono dei danni nei limiti di quindici, dodici o dieci volte il compenso annuo. L'azione si prescrive in cinque anni dal deposito.
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
I sindaci sono tenuti a svolgere il proprio incarico con la diligenza e la professionalità dovute. Essi devono garantire la veridicità di quanto attestano e mantenere il segreto sui fatti o documenti appresi durante il mandato. In caso di violazione di tali doveri, rispondono dei danni causati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi.
A meno che non abbiano agito con dolo, la responsabilità dei sindaci è limitata a un multiplo del compenso annuo percepito: quindici volte per compensi fino a 10.000 euro, dodici volte per compensi da 10.000 a 50.000 euro e dieci volte per compensi superiori a 50.000 euro. Tale tetto si applica anche quando il collegio esercita la revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis.
Il termine di prescrizione per promuovere l'azione di responsabilità contro i sindaci è di cinque anni, che decorrono dal momento in cui viene depositata la relazione di cui all'articolo 2429 riferita all'esercizio in cui il danno si è verificato.
Quando si applica
- Un sindaco sottoscrive attestazioni non veritiere sul bilancio pur conoscendo l'irregolarità dei conti.
- I creditori di una società insolvente promuovono un'azione di risarcimento verso i sindaci che non hanno vigilato sull'operato degli amministratori.
- Un socio subisce un danno diretto a causa della diffusione indebita di documenti riservati da parte di un membro del collegio sindacale.
Cosa questo articolo non dice
- Le cause di ineleggibilità e decadenza dalla carica di sindaco, disciplinate dall'articolo 2399.
- La determinazione del compenso e della retribuzione annuale spettante ai sindaci, regolata dall'articolo 2402.
- I poteri d'ispezione e di controllo attribuiti al collegio sindacale, previsti dall'articolo 2403-bis.
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