Obbligo del collegio sindacale per omissioni - Art. 2406
In caso di omissione o ritardo ingiustificato degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea e fare le pubblicazioni di legge. Art. 2406
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 2406 del Codice Civile si applica quando gli amministratori di una società (tipicamente una società per azioni) omettono di compiere un atto obbligatorio o lo ritardano senza giustificazione. In questo caso, il collegio sindacale – l'organo di controllo – ha il dovere di convocare l'assemblea dei soci e di effettuare le pubblicazioni richieste dalla legge.
Il comma successivo dell'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, per cui oggi l'articolo contiene solo la disposizione sopra descritta.
Quando si applica
- Gli amministratori non depositano il bilancio annuale entro il termine di legge.
- Gli amministratori non convocano l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti del consiglio.
- Gli amministratori ritardano senza motivo la pubblicazione di un avviso di convocazione dell'assemblea.
- Gli amministratori omettono di comunicare al registro delle imprese una modifica dello statuto.
- Gli amministratori non provvedono alla pubblicazione della relazione di gestione.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se gli amministratori agiscono correttamente e tempestivamente.
- Non disciplina i poteri ordinari del collegio sindacale, che sono regolati da altri articoli (ad es. 2403-bis).
- Non copre le omissioni del collegio sindacale stesso.
- Non riguarda le società che non hanno un collegio sindacale, come le S.r.l. con organo di controllo monocratico.
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