Diritto di ispezione dei libri sociali: Art. 2422
I soci hanno diritto di esaminare il libro soci e delle assemblee ottenendo estratti a proprie spese. Diritti specifici spettano agli obbligazionisti.
I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel numero 7) dell'articolo medesimo.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo attribuisce ai soci e ad altre categorie di finanziatori il diritto di consultare determinati registri della società e di ottenerne estratti, precisando che le spese per il rilascio delle copie restano a carico di chi le richiede.
Il diritto di ispezione dei soci non è illimitato: la norma consente loro di esaminare soltanto il registro in cui sono annotati i soci e quello in cui sono verbalizzate le adunanze e le decisioni delle assemblee.
Per quanto riguarda i creditori che detengono obbligazioni o altri strumenti finanziari, la legge riconosce poteri di consultazione distinti, differenziando tra i diritti spettanti ai singoli titolari e quelli riservati ai loro rappresentanti comuni.
Quando si applica
- Un socio chiede di consultare l'elenco dei partecipanti alla società per verificare la composizione dell'azionariato.
- Un azionista richiede l'estrazione di un estratto del verbale dell'ultima assemblea pagando i relativi costi di copia.
- Un singolo obbligazionista chiede di prendere visione del registro dedicato ai titoli obbligazionari per verificare la propria posizione.
- Il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari chiede l'accesso al libro dedicato alla propria categoria.
Cosa questo articolo non dice
- La richiesta di un socio di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
- La pretesa di un socio di ottenere fotocopie dei registri sociali senza rimborsare le spese sostenute dalla società.
- La richiesta di consultazione dei libri sociali avanzata da un creditore commerciale o da un terzo estraneo alla società.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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