Art. 243-bis Codice Civile

Disconoscimento della paternità - Art. 243-bis

L'articolo 243-bis disciplina l'azione di disconoscimento della paternità del figlio nato nel matrimonio, la prova contraria e i soggetti legittimati.

Testo ufficiale Art. 243-bis Codice Civile — Italia

Disconoscimento di paternità L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo individua quali soggetti hanno il diritto di promuovere l'azione giudiziale per disconoscere la paternità di un figlio nato all'interno del matrimonio. Tale facoltà è riservata esclusivamente al marito, alla madre e al figlio stesso.

Chi esercita l'azione deve provare l'inesistenza del rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La disposizione specifica inoltre che la sola dichiarazione resa dalla madre non è sufficiente a escludere la paternità del marito.

Quando si applica

  • Un marito intende promuovere un'azione giudiziale per negare la propria paternità rispetto al figlio nato nel matrimonio.
  • Una madre intende agire in giudizio per disconoscere la paternità del marito nei confronti del figlio nato durante il matrimonio.
  • Un figlio nato nel matrimonio decide di agire in giudizio per contestare il rapporto di filiazione con il presunto padre.
  • Una madre rilascia una dichiarazione in cui afferma che il figlio non è del marito, ma occorre una prova legale completa per escludere la paternità.

Cosa questo articolo non dice

  • I termini temporali di decadenza entro cui esercitare l'azione di disconoscimento.
  • Le modalità di prosecuzione della causa o trasmissione dell'azione in caso di morte dei soggetti legittimati.
  • La contestazione del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.

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