Art. 241 Codice Civile

Prova della filiazione in giudizio - Art. 241

L'articolo 241 c.c. stabilisce che, in mancanza di atto di nascita e possesso di stato, la filiazione può essere provata in giudizio con ogni mezzo.

Testo ufficiale Art. 241 Codice Civile — Italia

Prova in giudizio Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 241 del Codice Civile prevede che, in mancanza di atto di nascita e di possesso di stato, la filiazione possa essere provata in giudizio con ogni mezzo. Il possesso di stato è la condizione di fatto in cui una persona è stata costantemente trattata come figlio dalla famiglia, con nome, educazione e sostentamento.

Il comma originario dell'articolo, che conteneva ulteriori disposizioni, è stato abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Pertanto, la norma attuale si limita alla frase sopra riportata. L'articolo 242, anch'esso abrogato dallo stesso decreto, riguardava la prova della filiazione in casi particolari.

Quando si applica

  • Una persona nata in una famiglia senza che sia mai stato redatto un atto di nascita, e che vuole dimostrare in tribunale di essere figlia di quei genitori per ottenere diritti ereditari.
  • Un adulto che, dopo la morte del presunto padre, cerca di provare la filiazione per rivendicare l'eredità, ma non esiste un atto di nascita e non c'è stato un riconoscimento ufficiale.
  • Un bambino nato all'estero da genitori italiani, ma senza che l'atto di nascita sia stato trascritto in Italia, e non vi è possesso di stato perché il bambino è stato cresciuto da altri.
  • Una persona che, in assenza di documenti, vuole far dichiarare giudizialmente la paternità o maternità sulla base di testimonianze e prove biologiche.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica quando esiste un atto di nascita, anche se contestato; in quel caso la prova è regolata da altre norme.
  • Non riguarda il disconoscimento della paternità o l'impugnazione del riconoscimento, che sono disciplinati da articoli diversi.
  • Non copre la prova della filiazione in caso di possesso di stato già esistente; se il possesso di stato è presente, non serve questo articolo.
  • Non si applica alle adozioni, che seguono proprie regole.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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