Art. 244 Codice Civile

Termini disconoscimento paternità - Art. 244

L'azione di disconoscimento della paternità scade in sei mesi per la madre e un anno per il marito, entro cinque anni. È imprescrittibile per il figlio.

Testo ufficiale Art. 244 Codice Civile — Italia

Termini dell'azione di disconoscimento L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. 223 L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore. ------------- AGGIORNAMENTO (61) La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 maggio 1985, n. 134 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1985, n. 113) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell' art. 244, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie". ------------- AGGIORNAMENTO (118) La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 maggio 1999, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 19/5/1999, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 244, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare" e "in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimità costituzionale dell' art. 244, primo comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito". ------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 9) che "Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219 , i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile , decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo fissa i limiti di tempo entro cui si può mettere in discussione legale la paternità di un figlio nato nel matrimonio. Per la madre, l'azione va avviata entro sei mesi dalla nascita oppure dal giorno in cui viene a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Per il marito, il termine ordinario è di un anno che decorre dalla nascita se si trovava nel luogo in cui è nato il figlio. Se era lontano, il tempo decorre dal suo ritorno o dal ritorno nella residenza familiare. Qualora provi di aver ignorato la propria impotenza o l'adulterio della moglie, il termine parte dal giorno della scoperta. In ogni caso, per i genitori l'azione non può più essere proposta decorsi cinque anni dalla nascita.

Il figlio può invece agire senza limiti di tempo, poiché per lui l'azione è imprescrittibile una volta raggiunta la maggiore età. Se il figlio è minore e ha compiuto quattordici anni, può chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale per promuovere la causa.

Quando si applica

  • Un marito scopre l'adulterio della moglie e intende avviare l'azione entro un anno dal giorno della scoperta.
  • Una madre promuove l'azione entro sei mesi dalla nascita a seguito dell'accertata impotenza del marito.
  • Un figlio maggiorenne decide di agire in giudizio in qualsiasi momento per disconoscere la paternità.
  • Un minore che ha compiuto quattordici anni chiede la nomina di un curatore speciale per avviare la causa.

Cosa questo articolo non dice

  • La contestazione del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
  • L'impugnazione del riconoscimento di filiazione per difetto di veridicità.
  • Le decisioni in materia di affidamento e versamento dell'assegno di mantenimento.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 244 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile