Art. 2432 Codice Civile

Partecipazioni agli utili – Art. 2432

Le partecipazioni agli utili di promotori, soci fondatori e amministratori sono calcolate sugli utili netti dopo la deduzione della riserva legale.

Testo ufficiale Art. 2432 Codice Civile — Italia

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce come calcolare le quote di utili spettanti a promotori, soci fondatori e amministratori. Queste quote si determinano sugli utili netti risultanti dal bilancio, dopo aver sottratto l'accantonamento alla riserva legale obbligatoria.

La norma non fissa l'ammontare delle partecipazioni, ma solo la base di calcolo. Eventuali percentuali o criteri di ripartizione sono stabiliti dallo statuto o da delibere assembleari.

Quando si applica

  • Un promotore ha diritto a una quota degli utili secondo lo statuto; il calcolo viene effettuato sull'utile netto dopo la riserva legale.
  • Un socio fondatore reclama la sua partecipazione; l'amministratore verifica che sia stata prima dedotta la riserva legale.
  • Un amministratore riceve un bonus legato agli utili; la base è l'utile netto al netto della riserva legale.
  • La società approva il bilancio con utili e i soci fondatori chiedono il pagamento; il calcolo esclude la riserva legale.
  • In una controversia sulla misura delle partecipazioni, la norma determina la base di computo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce l'importo della riserva legale (disciplinata dall'art. 2430).
  • Non regola la distribuzione degli utili ai soci comuni (art. 2433).
  • Non riguarda gli acconti sui dividendi (art. 2433-bis).
  • Non si applica ai compensi fissi degli amministratori, ma solo a quelli commisurati agli utili.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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Questa pagina riporta il testo dell'art. 2432 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

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