Scritture contabili separate (Art. 2447-sexies)
Art. 2447-sexies: obbligo di libri separati per patrimonio destinato e, per strumenti finanziari, libro con caratteristiche, ammontare, titolari e vincoli.
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori . . . tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma si applica quando una società costituisce un patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, lettera a). Impone agli amministratori di tenere libri e scritture contabili separati per quel patrimonio, conformemente agli articoli 2214 e seguenti (libri obbligatori delle imprese).
Se la società emette strumenti finanziari legati a quel patrimonio (per esempio obbligazioni o azioni speciali), deve inoltre tenere un libro dedicato che riporti le caratteristiche degli strumenti, l'ammontare complessivo emesso e quello eventualmente estinto, i dati dei titolari (se nominativi) e ogni trasferimento o vincolo (pegno, usufrutto) che li riguardi.
Quando si applica
- Una società costituisce un patrimonio destinato per un progetto di ricerca e sviluppo; deve tenere un libro giornale e un inventario separati per tutte le operazioni di quel progetto.
- Durante la gestione, la società emette obbligazioni garantite dal patrimonio destinato; è obbligata a registrare in un libro speciale l'ammontare emesso, i rimborsi e i nominativi degli obbligazionisti.
- Un investitore acquista uno strumento finanziario rappresentativo di diritti sul patrimonio; la società aggiorna il libro con il nome del nuovo titolare e annota eventuali vincoli (ad esempio un pegno a garanzia di un prestito).
- Alla conclusione dell'affare, la società estingue alcuni strumenti finanziari e cancella le relative registrazioni nel libro degli strumenti.
- Un revisore contabile verifica la corretta tenuta separata delle scritture contabili per il patrimonio destinato, come richiesto dalla norma.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la costituzione del patrimonio destinato (regolata dagli articoli 2447-bis e 2447-ter).
- Non stabilisce i diritti dei creditori verso il patrimonio (articolo 2447-quinquies).
- Non impone un bilancio separato per il patrimonio destinato (articolo 2447-septies).
- Non si applica ai patrimoni destinati con finanziamento specifico (lettera b) dell'art. 2447-bis e art. 2447-decies).
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