Art. 2447-quinquies Codice Civile

Limiti alle azioni dei creditori Art. 2447-quinquies

I creditori generali non aggrediscono il patrimonio destinato nè i frutti, salvo la quota spettante alla società. Limiti e responsabilità per fatto illecito.

Testo ufficiale Art. 2447-quinquies Codice Civile — Italia

Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti. Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri. Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio residuo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo disciplina la separazione patrimoniale tra la gestione generale della società e i beni destinati a un singolo affare. Una volta completata la pubblicità legale o iscritto il provvedimento giudiziale, i creditori sociali generali non possono pignorare o aggredire i beni del patrimonio destinato, né i relativi frutti o proventi, ad eccezione della quota eventualmente spettante alla società stessa. Se il patrimonio comprende beni immobili o mobili registrati, questa tutela opera soltanto a seguito della trascrizione nei relativi registri pubblici.

Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, la società risponde di regola soltanto con il patrimonio ad esso destinato. Tuttavia, la responsabilità della società rimane illimitata per le obbligazioni che derivano da fatto illecito. Infine, gli atti posti in essere per lo specifico affare devono menzionare espressamente il vincolo di destinazione; in assenza di tale indicazione, la società ne risponde con il suo patrimonio generale residuo.

Quando si applica

  • Un creditore generale della società tenta di pignorare il conto corrente dedicato esclusivamente allo specifico affare
  • Un fornitore per lo specifico affare pretende di rivalersi sui beni della gestione ordinaria della società
  • Un terzo danneggiato da un fatto illecito commesso nell'esecuzione dell'affare agisce sul patrimonio residuo della società
  • Un contratto stipulato per lo specifico affare omette la menzione del vincolo di destinazione

Cosa questo articolo non dice

  • La procedura di deliberazione e costituzione del patrimonio destinato, disciplinata dall'articolo 2447-ter
  • L'opposizione dei creditori e la pubblicità nel registro delle imprese, regolata dall'articolo 2447-quater
  • I contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare, previsti dall'articolo 2447-decies

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